Accollo (diritto): differenze tra le versioni

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L''''accollo '''è uno dei contratti che rientrano nel fenomeno della s''uccessione a titolo particolare nel debito'', più precisamente è il [[contratto]] tra il [[debitore]] (''accollato'') ede un terzo (''accollante'') in virtù del quale quest'ultimo si assume un [[debito]] del primo verso un [[credito]]re (''accollatario'').
==Definizione==
L''''accollo''' è il [[contratto]] tra il [[debitore]] (''accollato'') ed un terzo (''accollante'') in virtù del quale quest'ultimo si assume un [[debito]] del primo verso un [[credito]]re (''accollatario'').
L'accollo è disciplinato dall'art. 1273 del [[codice civile italiano|codice civile]].
 
==Struttura==
L'accollo, al pari dell'[[espromissione]], ha quale [[causa (diritto)|causa]] quella di assumersi un debito altrui. Nondimeno mentre con l'espromissione siffatta funzione viene realizzata all'esito di un [[Convenzione (diritto)|accordo]] tra il terzo ede il creditore, nell'accollo l'accordo interviene tra il terzo ede il debitore originario.
È tuttavia possibile, per il creditore, aderire alla convenzione intervenuta tra debitore e terzo, rendendo in tal modo irrevocabile la stipulazione (art. 1273, comma 1, codice civile). In questo caso, infatti, per effetto del comma 2 dell'art. 1411, il creditore acquista il diritto contro il terzo accollante. Questo tipo di accollo è stato chiamato dalla dottrina "esterno", in contrasto con l'accollo "interno o semplice" che si realizza ogni qualvolta la stipulazione produce effetti solo ed esclusivamente rispetto alle parti, precludendo al creditore la possibilità di aderirvi e rendere irrevocabile la stipulazione.
La dottrina dominante ritiene che il consenso del creditore all'accollo (laddove sia presente) rimanga comunque estraneo alla struttura della fattispecie giacché questa andrebbe configurata come stipulazione a favore del terzo (art. 1411 c.c.).
 
==Natura giuridica==
Secondo la dottrina dominante, infine, l'accollo non sarebbe, a differenza dell'espromissione, un [[contratto]] autonomo; esso dovrebbe sempre conseguirsi all'interno di un più ampio contratto del quale sarebbe una semplice [[Clausola (diritto)|clausola]].
La tesi, comunque, non è da tutti accolta giacché si osserva che se la funzione di assumersi il debito altrui regge, da sola, l'espromissione, non si vede per quale ragione debba poi considerarsi insufficiente a reggere l'accollo quale autonomo [[negozio giuridico|negozio]].
La differenza tra le due fattispecie riguarderebbe solo le strutture di perfezionamento, atteso che l'accollo si conclude tra vecchio e nuovo debitore, mentre l'espromissione esige il consenso dell'assuntore e quello del creditore (o almeno il suo mancato rifiuto se si ritiene di applicare l'art. 1333 c.c.).
 
== Bibliografia ==
 
* Bigiavi, Walter, ''Accollo e contratto a favore di terzi,'' Roma, Il Foro italiano, 1942.
* Rescigno, Pietro, ''Studi sull'accollo,'' Milano, Giuffrè, 1958.
* Morlupo, Paola, ''Accollo e contratto a favore di terzo,'' Napoli, Edizioni esi, 1994.
 
==Voci correlate==
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*[[Novazione]] soggettiva
 
==DialettoAltri progetti==
{{Interprogetto|etichetta=accollo|wikt=accollo}}
Oggi si utilizza il termine ''accollarsi'' nel dialetto romano, per indicare una persona eccessivamente invadente.
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==Testi normativi==
{{interprogetto|s=Codice civile}}
 
== Collegamenti esterni ==
*{{cita web|1=http://www.suomenpankki.fi/en/tilastot/korot/kuviot.htm|2=Dati Euribor aggiornati quotidianamente, Bank of Finland|lingua=en|accesso=1º giugno 2013|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20071013011107/http://www.suomenpankki.fi/en/tilastot/korot/kuviot.htm#|dataarchivio=13 ottobre 2007|urlmorto=sì}}
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto}}
 
[[Categoria:Diritto civile italiano]]
[[Categoria:Contratti]]