Accollo (diritto): differenze tra le versioni

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L''''accollo '''è uno dei contratti che rientrano nel fenomeno della s''uccessione a titolo particolare nel debito'', più precisamente è il [[contratto]] tra il [[debitore]] (''accollato'') ede un terzo (''accollante'') in virtù del quale quest'ultimo si assume un [[debito]] del primo verso un [[credito]]re (''accollatario'').
L'accollo è disciplinato dall'art. 1273 del [[codice civile italiano|codice civile]].
 
==Struttura==
L'accollo, al pari dell'[[espromissione]], ha quale [[causa (diritto)|causa]] quella di assumersi un debito altrui. Nondimeno mentre con l'espromissione siffatta funzione viene realizzata all'esito di un [[Convenzione (diritto)|accordo]] tra il terzo ede il creditore, nell'accollo l'accordo interviene tra il terzo ede il debitore originario.
È tuttavia possibile, per il creditore, aderire alla convenzione intervenuta tra debitore e terzo, rendendo in tal modo irrevocabile la stipulazione (art. 1273, comma 1, codice civile). In questo caso, infatti, per effetto del comma 2 dell'art. 1411, il creditore acquista il diritto contro il terzo accollante. Questo tipo di accollo è stato chiamato dalla dottrina "esterno", in contrasto con l'accollo "interno o semplice" che si realizza ogni qualvolta la stipulazione produce effetti solo ed esclusivamente rispetto alle parti, precludendo al creditore la possibilità di aderirvi e rendere irrevocabile la stipulazione.
La dottrina dominante ritiene che il consenso del creditore all'accollo (laddove sia presente) rimanga comunque estraneo alla struttura della fattispecie giacché questa andrebbe configurata come stipulazione a favore del terzo (art. 1411 c.c.).
 
==Natura giuridica==
Secondo la dottrina dominante, infine, l'accollo non sarebbe, a differenza dell'espromissione, un [[contratto]] autonomo; esso dovrebbe sempre conseguirsi all'interno di un più ampio contratto del quale sarebbe una semplice [[Clausola (diritto)|clausola]].
La tesi, comunque, non è da tutti accolta giacché si osserva che se la funzione di assumersi il debito altrui regge, da sola, l'espromissione, non si vede per quale ragione debba poi considerarsi insufficiente a reggere l'accollo quale autonomo [[negozio giuridico|negozio]].
La differenza tra le due fattispecie riguarderebbe solo le strutture di perfezionamento, atteso che l'accollo si conclude tra vecchio e nuovo debitore, mentre l'espromissione esige il consenso dell'assuntore e quello del creditore (o almeno il suo mancato rifiuto se si ritiene di applicare l'art. 1333 c.c.).
Se così fosse però la causa dell'accollo dovrebbe essere l'assunzione del debito altrui, con inutile sovrapposizione rispetto all'istituto dell'espromissione.
 
== Bibliografia ==
 
* Bigiavi, Walter, ''Accollo e contratto a favore di terzi,'' Roma, Il Foro italiano, 1942.
* Rescigno, Pietro, ''Studi sull'accollo,'' Milano, Giuffrè, 1958.
* Morlupo, Paola, ''Accollo e contratto a favore di terzo,'' Napoli, Edizioni esi, 1994.
 
==Voci correlate==
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*[[Novazione]] soggettiva
 
==Testi normativi==
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==Altri progetti==
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== Collegamenti esterni ==
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