Possesso: differenze tra le versioni

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Il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste nel:
 
*# ''Corpuscorpus possesionispossessionis'': Lala disponibilità materiale della cosa.
*# ''animus possidendi'': Ilil possessore dispone in modo pieno ed esclusivo della cosa poiché non riconosce alcun proprietario all'infuori di lui.
 
== Le dottrine "psichiche" ==
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== Le dottrine oggettivistiche ==
La ricostruzione ora ricordata è però contestata da un'ampia parte della dottrina. Secondo alcuni autori il possesso e la [[detenzione]] si distinguono solo in virtù del titolo che fonda la situazione di dominio. L'''animus'' osservano, non sarebbe altro che la "soggettivizzazione" delle ragioni oggettive che giustificano il dominio sul bene. Questa tesi risale a [[Rudolf von Jhering|Jhering]].
 
Questo autore, nella sua monografia sul possesso, contestò con forza il [[Friedrich Carl von Savigny|Savigny]]. Egli ravvisò il fondamento della protezione del possesso nell'essere questo una “presunzione di [[proprietà (diritto)|proprietà]]”: “la protezione del possesso, quale esteriorità, quale posizione di fatto della proprietà, è un necessario completamento della protezione della proprietà, una facilitazione della prova a favore del proprietario, la quale ridonda di necessità a vantaggio del possessore”.
 
Jhering impegnò gran parte del suo sforzo costruttivo ad affermare la natura del possesso quale presunzione di proprietà, ma non dedicò eguale attenzione né alla critica, che pure mosse, ai criteri distintivi tra possesso e detenzione proposti da Savigny, né offrì all'interprete ulteriori argomenti di differenziazione.
 
Non si può dubitare, tuttavia, che risolto il possesso in una proprietà interinale, nessun rilievo poteva più avere la volontà del possessore ai fini della qualificazione della situazione stessa: una presunzione di proprietà comprensiva anche dello stato psichico del ''dominus'' sarebbe apparsa confusa ed incerta. La monografia dell'illustre A. risulta però carente proprio nella parte in cui avrebbe dovuto orientare l'interprete tra le figure di qualificazione; ed infatti sarà solo in un lavoro successivo che Jhering preciserà, ma in modo scarno, che “la regola giuridica, non la volontà, decide sul possesso e la detenzione”. Affermazione questa che, comunque, già si poteva cogliere tra le righe dell'opera precedente.
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* Rafforzare la tutela del titolare del diritto reale
* Mantenere la pace sociale evitando azioni di autotutela da parte del titolare del diritto reale
Le azioni strettamente possessorie sono due, l'[[azione di reintegrazione]] (detta anche di spoglio) e l'[[azione di manutenzione]].
 
Vi sono poi due azioni che possono essere esercitate non soltanto dal possessore in quanto tale, ma anche dal proprietario in quanto tale: la [[denuncia di nuova opera]] e la [[denuncia di danno temuto]].
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==== Denuncia di nuova opera ====
La persona che teme di ricevere un [[danno]] alla cosa in suo possesso od oggetto del suo diritto di proprietà o altro [[diritto reale di godimento]], a causa di una nuova opera che un'altra persona intraprende su un fondo proprio od altrui, può ottenere che il giudice vieti la continuazione della nuova opera, oppure che imponga a chi la compie il rispetto di opportune cautele.
Il provvedimento non può essere chiesto se la nuova opera è terminata o è passato più di un anno dal suo inizio (articolo 1171 del Codice Civile).
 
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==== Regole sul rapporto tra processo possessorio e processo petitorio ====
Le [[azioni possessorie]] garantiscono al possessore una tutela efficiente, in quanto semplice e rapida. Innanzitutto, infatti, egli non ha l'onere di dare la [[prova (diritto)|prova]] della titolarità del diritto ma soltanto del suo possesso, cioè della situazione di fatto esistente. Inoltre la procedura è abbreviata e semplificata. L'azione possessoria paralizza quella petitoria (unica eccezione: sentenza della corte costituzionale del 1992).
Prima finalità: La finalità principale delle azioneazioni possessorie è quella di rafforzare la tutela del titolare del [[diritto reale]]. Tutto ciò si fonda sul presupposto razionale secondo cui colui che utilizza una cosa a proprio profitto è, molto probabilmente, anche titolare di un diritto reale su quella cosa.
Tuttavia non sempre questo accade, perché talvolta il possessore possiede senza diritto. Nel procedimento possessorio di regola non è possibile accertare se il possessore è titolare del diritto reale corrispondente, oppure se non lo è quindi esercita abusivamente il potere di fatto sulla cosa.
 
Seconda finalità: evitare che il titolare del diritto compia azioni di [[autotutela]], cioè si faccia giustizia da sé, e indurlo a rivolgersi all'[[autorità giudiziaria]] per ottenere giustizia. In tali situazioni il risultato ottenuto è solo provvisorio e non definitivo, è tale da non pregiudicare in modo irreversibile gli interessi dell'effettivo titolare del diritto. Se il procedimento possessorio si è concluso con un giudizio a lui sfavorevole, può iniziare un procedimento giudiziario petitorio.
 
La sentenza della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana(Italia)|corte costituzionale]] del 3 febbraio 1992 ha introdotto delle eccezioni: quando la decisione del giudizio possessorio avrebbe l'effetto di pregiudicare, in un modo che nei fatti appare irreparabile, la possibilità del titolare del diritto di farlo valere successivamente, in sede di giudizio petitorio.
In tali situazioni il titolare del diritto, autore dello [[Azione di spoglio|spoglio]], può agire per ottenere il riconoscimento del suo diritto, in via petitoria, anche prima della decisione del giudizio possessorio.
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* L'usucapione di beni mobili ed immobili in buona fede è abbreviata a 10 anni.
* L'usucapione di beni mobili registrati in possesso è di 10 anni, se il bene è trascritto, in buona fede ed a titolo astrattamente idoneo è di 3 anni.
* L'usucapione per i fondi rustici montani o per i fondi rustici non montani con [[reddito dominicale]] inferiore a 180,76 €<ref>[http://www.libriprofessionali.it/img_articoli/E9788861322561.pdf Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304142808/http://www.libriprofessionali.it/img_articoli/E9788861322561.pdf |data=4 marzo 2016 }}</ref> è di 15 anni; se il fondo è trascritto, in buona fede ed a titolo idoneo è di 5 anni.
 
Il possesso porta ad usucapire se dura continuativamente per tutto il tempo previsto dalla legge. Non è possibile usucapire le servitù non apparenti, cioè quelle che sono esercitate senza che vi siano opere visibili e permanenti a tale scopo. L'usucapione viene interrotta quando il titolare del diritto lo esercita con atti materiali o quando si presenta una domanda in giudizio volta al recupero del possesso (in ciò ricomprese, ovviamente, anche le azioni petitorie), ovvero quando il possesso venga perso per oltre un anno per fatto di un terzo.
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== Bibliografia ==
* R. Sacco, R. Caterina, ''Il possesso'', in ''Tratt. Dir. civ. e comm.'' diretto da Cicu e Messineo, Milano, [[Giuffrè Editore|Giuffrè]], 2000.
* B. Troisi, C. Cicero, ''I possessi'', in ''Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato'', diretto da P.Perlingieri, Napoli, 2005.
* U. Grassi, ''La tutela esterna del possesso. Contributo allo studio delle fattispecie a qualificazione plurima''. Napoli, 2006.
* U. Natoli, ''Il possesso'', Milano, Giuffrè, 1992.
* F.Alcaro, ''Il possesso'', Milano, Giuffrè, 2003 (Il codice civile. Commentario. Artt. 1140-1143).
*F. S. Gentile, ''Il possesso nel diritto civile,'' Napoli, Jovene, 1956.
* Maurizio De Tilla, ''Il possesso'', Milano, Giuffrè, 2005 (Fa Parte di: ''Il diritto immobiliare: trattato sistematico di giurisprudenza ragionata per casi'')
* Federico Scioli, ''Il possesso: con la più recente giurisprudenza'', Torino, Giappichelli, 2005
* Alessandro Tomassetti, ''Il possesso'', Torino, Utet, 2005
 
== Voci correlate ==
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