Fideiussione: differenze tra le versioni

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{{quote|La fideiussione si costituisce mediante un contratto col quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui.|articolo 1936, ''[[Codice Civile]]''}}
Nel [[diritto romano]], la '''fideiussione''' è il [[Negozio giuridico unilaterale|negozio giuridico]] con il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del [[credito]]re del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal [[codice civile]] italiano all'art. 1936, ai sensi del quale «È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ([[promessa unilaterale]]) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il [[debito]]re non ne ha conoscenza».
 
==Storia==