Fideiussione: differenze tra le versioni
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{{W|diritto|10 gennaio 2007|--[[Utente:Mac9|Mac]] 10:24, 10 gen 2007 (CET)}}
Quale garanzia personale, convenzionale o legale, il nostro ordinamento prevede la figura della '''Fideiussione'''.
La '''Fideiussione''' è il [[negozio giuridico]] tramite il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[obbligazione]] altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal [[codice civile]] all'art. 1936 ai sensi del quale ''È fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza''.
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