Prestito vitalizio ipotecario: differenze tra le versioni
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La nuova normativa ([http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/16/16G00024/sg D.Lgs 22 dicembre 2015, n. 226]), prevede che siano le banche a decidere le diverse tipologie di prestito ipotecario vitalizio e i rispettivi tassi di [[interesse]] da applicare. Sarà infatti possibile concordare con l'istituto di credito, al momento della stipula, le modalità di erogazione e di pagamento degli interessi.
La normativa
La legge sul prestito vitalizio ipotecario prevede che l'immobile è venduto ''a un valore pari a quello di mercato'' (dopo 12 rate non pagate, superando i precedenti 7 previsti dal TUB, che è una legge del 1993):<br />
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