Defensor minor: differenze tra le versioni
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Il '''Defensor minor''' composto attorno al [[1342]] si colloca fra le opere minori di [[Marsilio da Padova]], ma si distingue per la sua importanza. Si differenzia dal [[Defensor
Lo studio condotto nel Defensor Minor riguarda la giurisdizione civile ed ecclesiastica, la confessione auricolare, la penitenza, le indulgenze, le crociate, i pellegrinaggi, la plenitudo potestatis, il potere legislativo, l'origine della sovranità, il matrimonio ed il divorzio.
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Per quanto riguarda la '''
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Il compito e la funzione principale del '''clero''' è insegnare i sacri testi e preparare le anime per la vita ultraterrena. La Chiesa ha ripetutamente affermato che per il peccatore non esiste altro sistema di redenzione dal peccato se non la confessione.
''Sufficit sola contritio et vera poenitentia de commisso absque omni confessione facta vel fienda sacerdoti, ut immediate absolvatur per Deum''. Marsilio non esclude in maniera assoluta la confessione, dice soltanto che è utile ma non indispensabile, quale sarebbe se fosse un precetto, conseguentemente viene anche negato il potere sacerdotale di infliggere penitenze. Soltanto la contrizione libera dal peccato vale e non una qualsiasi penitenza di carattere materiale o spirituale quasi fosse un risarcimento del peccato.
''Quamvis in hoc saeculo nullam realem aut personalem satisfactionem exhibeat pro peccatis''.
== Le
Altre istituzioni contro cui si leva
Marsilio è contro le indulgenze in modo assoluto specialmente per l'uso che se ne fa, quasi il corrispettivo spirituale di ogni sorta di nefandezza commessa contro i non cristiani e gli eretici.
==I
Altro problema dibattuto è quello dei '''Voti''' che definisce ''est promissio quaedam spontaniamente vel voce facta, de fiendo aliquo vel omittendo, sibi sufficienter cognito sive noto, propter finem aliquem obtinendum in praesenti saeculo vel venturo''. Il promittente deve essere nell'età della ragione essendo, per la natura del voto quale promessa, vincolato al suo mantenimento.
Il voto non potrà essere rimesso da nessuna autorità umana essendo una promessa fatta a Dio a cui solo spetta il potere di remissione.
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Viene trattato l'argomento della scomunica e possiamo vedere ripetuti gli stessi concetti già esposti nel Defensor Pacis.
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La '''Scomunica''' per la sua particolare natura non è un provvedimento semplicemente ecclesiastico ma un provvedimento che ha anche conseguenze civili. La scomunica in fin dei conti rimane spiritualmente inefficace essendo imperscrutabile la coscienza umana, tuttavia crea attorno allo scomunicato un'aureola sinistra.
Non si può giustificare la scomunica quando allontana irreversibilmente il peccatore dai sacramenti ponendolo in pratica alla mercé del demonio ''hoc non esset opus pastorum in aedificationem animarum sed potius in destructionem''. Marsilio è contro la scomunica e contro l'uso che se ne fa: nata come misura disciplinare spirituale è invece usata per fini politici, in mano a papi poco corretti è diventata un'arma politica.
Altro istituto condannato è l'interdetto che colpisce intere città o addirittura uno Stato. Nega la funzione morale dell'interdetto in quanto, molto spesso, il popolo che ne è colpito cade nella più completa indifferenza avendosi quindi effetti contrari da quelli auspicati. Condanna a maggior ragione l'interdetto là dove se ne fa un uso politico.
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Già nel Defensor Pacis Marsilio negava la ''
Un altro punto della questione riguarda il [[
Nella risoluzione del problema del Primato del Papa accenna a quello dell'Infallibilità della Chiesa. L'infallibilità viene negata quando è intesa in senso generale ma è ammessa soltanto per le materie di fede e morale.
Tutta questa elaborazione testimonia quel risveglio spirituale che poi sfocerà nella riforma. ''Nos autem dicamus, quod ecclesia universalis fidelium christianorum aliquid dicere potest de his, quae sunt secundum sacram scripturam de necessitate salutis aeternae credenda, quemadmodum sunt articuli fidei et reliqua secundum scripturam praecepta similia sive per necessitatem ad ipsa sequentia, aut po-test universalis ecclesia dicere quaedam de his, quae pertinent ad ritum ecclesiasticum decenter servandum, quae convenientia sunt et expediantia in hoc saeculo ad pacificum convictum hominum et statutum tranquillum etiam disponentia ad futuri saeculi beatitudinem consequendam et poenam seu miseriam fugiendam''. Soltanto Cristo è stato il vero capo della Chiesa né in questo senso può avere successori, se di [[Primato di Pietro]] si parla questo deve essere inteso come una qualità personale derivante dal consenso dei fedeli e non da Cristo.
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L'autorità che viene negata al Papa è invece riconosciuta al '''Concilio Ecumenico''', la cui convocazione spetta al ''legislator humanus''. Ecco appare ancora una volta il concetto di legislator humanus: ''Supremus legislator humanus praesertim a tempore Christi usque in praesens tempus, et ante fortassis per aliqua tempora, fuit et est et esse debet universitas hominum, qui coactivis legis praeceptis subesse debent, aut ipsorurn valentior pars, in singulis regionibus atque provinciis''. E' da ricordare sempre come il potere del popolo non è alienato definitivamente al princeps ma soltanto concesso, tanto che può essere revocato.
Del Concilio faranno parte sia gli ecclesiastici che i laici in rappresentanza della ''Comunitas Fidelium'' ed esso avrà il potere di trattare qualsiasi questione senza alcuna limitazione.
Il Concilio è sottoposto alla vigilanza del Legislator Humanus che provvederà, poi, a rendere esecutivo quanto dal Concilio statuito. Il Concilio può stabilire una certa predominanza a favore di un vescovo ma questa superiorità avrà soltanto carattere amministrativo: ''Quem vero episcopus et qualem cuiusque provinciae sive diocesis ecclesiam sic caput aliarum instituere magis conveniet, qualem primum assignantes, dicamus secundum veritatem eum, qui ceperis vita et sacra doctrina unctis praepollet, in quo tamen est bonae vitae potius attendendus excessus''.
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Nell'ultima parte del Defensor Minor si trova quel ''Tractatus de iurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus'' che Marsilio compilò in occasione del '''Divorzio''' di [[Giovanni di Moravia]] e [[Margherita del Tirolo]]. Attorno al 1341 le relazioni tra i coniugi [[Giovanni di Moravia]] e [[Margherita del Tirolo]] erano tanto insostenibili che la sposa preferì fuggire. Intervenne l'[[Imperatore]], imparentato con la sposa, e progettò il matrimonio tra la fuggitiva e [[Ludovico di Brandeburgo]] ma a ciò ostava il precedente matrimonio ed alcuni legami di sangue.
Tutto ciò sarebbe stato superato da una particolare dispensa di Papa [[Benedetto XII]], resa impossibile, tuttavia, dai cattivi rapporti che intercorrevano tra il [[Papa]] e l'[[Imperatore]]. La soluzione poteva essere solo radicale come drastica fu la decisione, che forse subì l'influenza di Marsilio. L'imperatore sciolse, sic et simpliciter, il precedente matrimonio e dichiarò dispensato ogni ulteriore impedimento facendo celebrare il nuovo matrimonio nonostante la ferma opposizione del [[Papa]]. Questi sono i precedenti storici del trattato dove Marsilio individua chi deve decidere in materia di divorzio e di impedimenti di consanguineità.
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* [[Marsilio da Padova]]
==Bibliografia==
▲* Battaglia F. - Marsilio da Padova e la filosofia politica del medio Evo.
▲* Berti E. - Il regnum di Marsilio tra la polis aristotelica e lo Stato moderno.
▲* Capitani O. - La riforma gregoriana e l'Europa.
▲* Dolcini C. - Osservazioni sul Defensor Minor di Marsilio da Padova.
▲* Handelman L. - Ecclesia primitiva: Alvarus Pelagius and Marsilius of Padua.
▲* Lambertini R. - Ockham and Marsilius on an Ecclesiological Fallacy - Franciscan Studies.
▲* Pincin C. - Marsilio da Padova nella Riforma e nella Controriforma.
▲[[Categoria:Libri]]
[[Categoria:Teologia]]
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