Buona fede: differenze tra le versioni
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{{quote|É possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (535). La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.|Articolo 1147 del [[Codice Civile Italiano]]}}
Secondo il diritto civile [[italia]]no la buona fede è richiesta sia nello svolgimento delle trattative, sia nella formazione del [[contratto]], sia nell'interpretazione del contratto, sia nell'esecuzione del contratto. Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno causato alla controparte.▼
* buona fede ''soggettiva'': ignoranza di ledere una situazione giuridica altrui (per esempio, art. 1147: Possesso di buona fede)▼
* buona fede ''oggettiva'' (o ''correttezza''): è il generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti.
▲La disciplina pone la distinzione tra due categorie di buona fede:
Intesa come clausola generale di buona fede, che intercorre in tutta la [[Codice civile|disciplina codicistica]], esplica in [[Contratto|materia contrattuale]] esplica nell'ambito delle relazioni fra privati il principio di solidarietà enucleato dall'articolo 3 della Costituzione.
▲* buona fede ''soggettiva'': ignoranza di ledere una situazione giuridica altrui (art. 1147 Possesso di buona fede)
Si sostanzia nell'obbligo per i contraenti di mantenere un comportamento, oggettivamente ispirato a lealtà e correttezza, in tutte i momenti fisiologici dell'atto negoziale:
▲* buona fede ''oggettiva'' (o ''correttezza''): è il generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti. Essa impone di considerare interessi che non sono oggetto di una tutela specifica e impone la lealtà del comportamento nell'esecuzione della prestazione (la ritroviamo nel codice anche nell'articolo 1337).
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#nella fase di esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.)
#nella fase eventuale dell'[[interpretazione del contratto]] (art.1366)
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