Deformità: differenze tra le versioni

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La considerazione della deformità muta del tutto con l'avvento del Cristianesimo dove fin dall'inizio della predicazione evangelica i deformi non vengono più considerati in base al concetto di inutilità o ripugnanza anche se permangono nei loro confronti discriminazioni di ordine culturale. Quando il governo imperiale dei Flavi e degli Antonini attua una riforma della scuola promuovendo la diffusione della cultura, la legge romana dichiara l'ineducabilità di chi è colpito da disabilità, deformità o malattie, sventure che i cristiani associano alle conseguenze del peccato tanto che un papa santo come [[Gregorio Magno]] è convinto che «un’anima sana non troverà mai albergo in una dimora malata.» <ref>Gian Antonio Stella, ''Corriere della Sera '', 17 febbraio 2012</ref>
 
La dottrina cristiana vede nella deformità un grave impedimento all'ordinazione sacerdotale in base al testo biblico del Levitico che enumera i difetti fisici che vietano la celebrazione dei sacrifici ai disabili e ai deformi: al cieco, allo zoppo, a chi ha il viso deforme, al gobbo, al nano, a chi ha fratture al piede o alla mano, a chi ha una macchia nell'occhio, a chi generi ripugnanza per malattie sopravvenute, come la scabbia o parti infette purulente <ref>''Lv'' 21, 16-20</ref>. e iI primi concili paleocristiani inoltre associano ilal concetto di deformità a quello di irregolarità <ref>Canone IX del Concilo di Nicea del 325</ref> riferendosi alla ''Regula Apostoli'' di San Paolo che enumera le deformità come causa di impedimento al sacerdozio <ref>Paolo, ''I Tim.'', 3, 1-11</ref>. Il tutto viene poi codificato nel 1140 da [[Graziano (giurista)|Graziano]] nel ''[[Decretum Gratiani|Decretum]]'' <ref>''Enciclopedia Italiana Treccani'' alla voce "Decretum Gratiani"</ref> che distinguerà le caratteristiche che differenziano i laici dai chierici che potranno appartenere all<nowiki>'</nowiki> ''ordo clericalis'' solo se in possesso di requisiti non solo spirituali ma che anche rispettino anche lquell'integrità fisica in mancanza della quale l'"irregolare" per ''defectu corporis'' sarà escluso dal clericato e dai benefici ecclesiastici. <ref>G.Oesterlé, "Irregularités" in ''EnciclopediaDictionaire Italianade Treccanidroit canonique'', allaVI, voceParis "Decretum1957, Gratiani"coll.42-66</ref>
 
==Note==