Opera postuma: differenze tra le versioni
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{{L|diritto|agosto 2014}}
{{W|diritto|luglio 2019}} Un''''opera postuma''' è un'opera pubblicata o comunicata al pubblico per la prima volta dopo la morte dell'autore. Caso particolare è l'opera pubblicata dopo l'estinzione dei diritti patrimoniali dell'autore, passati quindi i settanta anni previsti dalla legge italiana ([http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#25 Art. 25 Legge n.633/41])
La legislazione sul [[diritto d'autore]] si basa
La legge tutela il diritto esclusivo di utilizzazione economica di tali opere. Nel caso in cui i diritti d'autore sull'opera siano ancora validi, saranno eredi o legatari a detenere il diritto di pubblicare opere inedite dell'autore, sempre nel rispetto delle clausole che quest'ultimo ha espresso, secondo quanto detto '''''nell'Art. 24 comma 1 e 2 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.▼
▲Nel caso in cui i diritti d'autore sull'opera siano ancora validi, saranno eredi o legatari a detenere il diritto di pubblicare opere inedite dell'autore, sempre nel rispetto delle clausole che quest'ultimo ha espresso, secondo quanto detto '''''nell'Art. 24 comma 1 e 2 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.
;[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#24 Art 24]
''“[1]. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.▼
▲''
''[2]. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.”''▼
▲''[2]. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Qualora vi siano dissensi fra le persone indicate nel primo comma la decisione spetterà all'attività giudiziaria, in accordo con il pubblico ministero.
Nel caso in cui i diritti patrimoniali dell'autore vengano meno e che l'opera inedita in questione sia quindi ritenuta di dominio pubblico, tali diritti di utilizzazione economica e pubblicazione vengono garantiti ad una qualsiasi impresa culturale interessata alla pubblicazione o alla comunicazione al pubblico di tale opera, nel rispetto delle clausole scritte '''''nell'Art.85-ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.
;''[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#85-ter Art.85-ter]''
''“[1]. Senza pregiudizio dei [[Diritto d'autore italiano#Diritto morale|diritti morali]] dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.''
''[2]. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico”
L''''''Art.85-ter''''' è stato introdotto dal ''[https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-06-13&atto.codiceRedazionale=097G0198&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26testoNot%3D%26formType%3Dricerca_avanzata_aggiornamenti%26numeroArticolo%3D%26tipoRicercaTes D. Lgs 154/1997]'', di diretta attuazione della ''[http://www.jus.unitn.it/users/caso/dpc04-05/topics/Duration/Materiali/DIR_93-98-CE.html Direttiva Comunitaria 93/98/CE] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190702101535/http://www.jus.unitn.it/users/caso/dpc04-05/topics/Duration/Materiali/DIR_93-98-CE.html |date=2 luglio 2019 }}'' sull'armonizzazione della durata di protezione dei diritti d'autore e connessi. In suddetto articolo inoltre la durata di validità dei diritti esclusivi di utilizzo economico dell'opera è stata estesa dai 20 anni previsti dalla legislatura italiana ai 25 previsti dalla Comunità Europea.
Invece, per le opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.<ref>{{Cita libro|titolo=Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 154}}</ref>
Clausole fondamentali per procedere alla pubblicazione di un'opera postuma sono il rispetto dei diritti morali dell'autore ed il consenso di eredi o legatari alla
▲[2]. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico”.''''
== Note ==
<references />
== Voci correlate ==
▲Clausole fondamentali sono il rispetto dei diritti morali dell'autore ed il consenso di eredi o legatari alla pubblicazione dell'opera inedita. Questi ultimi, pur non avendo alcun diritto economico sull'opera, secondo l’'''''Art.23 della Legge n.633''''', hanno senza limiti di tempo la possibilità di far valere i diritti morali dell'autore.
* [[Diritto d'autore]]
* [[Diritto d'autore italiano]]
* [[Diritti morali]]
== Collegamenti esterni ==
*https://web.archive.org/web/20090519014454/http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=Page
*http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
*[https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/i-diritti-connessi/opere-pubblicate-per-la-prima-volta-successivamente-alla-estinzione-dei-diritti/?cn-reloaded=1 Opere pubblicate per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti (art. 85-ter)], su dirittodautore.it.
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