Tolleranza zero: differenze tra le versioni
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L'espressione '''tolleranza zero''' indica
Questa politica intendeva punire aspramente non solo crimini che violavano la legge, ma anche atti devianti che violavano semplici norme sociali. Giuliani si prese poi il merito di aver diminuito il tasso di criminalità nella città di New York che scese sotto la media nazionale.
▲L'espressione '''tolleranza zero''' indica ad un modello politico basato sull'applicazione particolarmente intransigente delle norme di pubblica sicurezza, applicato per la prima volta dell'ex sindaco di [[New York]], [[Rudolph Giuliani]].
==Storia==
Questa politica deriva dalla "[[teoria delle finestre rotte]]" (''broken windows theory'') formulata nel [[1982]] dai sociologi [[James Q. Wilson]] e [[George Kelling]], che prevede che le persone, vedendo una finestra rotta che non viene riparata, si abituano ad un'idea di deterioramento, di disinteresse e mancanza di regole che stimola le attività criminali<ref>{{cita pubblicazione |lingua = en |autore = George L. Kelling |autore2 = James Q. Wilson |url =
L'ex sindaco di [[New York]], [[Rudolph Giuliani]], applicò la teoria della finestra rotta nel [[1994]]. Uno dei luoghi più pericolosi della città era la metropolitana.
La
Durante l'applicazione di tale politica, si rilevò un aumento di [[manifestazioni]] non pacifiche nel quartiere [[Bronx]], da parte dei residenti [[afroamericani]]
A parte
===In Italia===
In Italia, l'espressione tolleranza zero è stata utilizzata in accezioni diverse, da diverse parti politiche, spesso perdendo ogni relazione con la teoria che ne è alla base formale: numerosi Governi hanno voluto interpretare questa politica varando diversi "pacchetti sicurezza" basati sul generico inasprimento delle sanzioni, dei divieti e delle pene detentive; alcuni sindaci<ref>L'ex sindaco di [[Salerno]] [[
==Populismo penale==
▲A parte questi esempi, tolleranza zero è diventato un modo di dire per manifestare la propria fermezza, in generale o in riferimento a una particolare categoria di trasgressioni come ad esempio nei confronti del fumo. La tolleranza zero viene tipicamente applicata dalle scuole, relativamente a certi ambiti quali la detenzione e l'utilizzo di droghe o di armi. Per esempio, uno studente trovato in possesso di droga o di armi in una scuola che applica la tolleranza-zero incorrerà immediatamente nella massima sanzione prevista. È chiaro che una tale politica richiede una normativa estremamente esplicita; una normativa confusa o generica potrebbe provocare altrimenti grosse conseguenze.
{{vedi anche|Populismo penale}}
La tolleranza zero si inscrive nel fenomeno del [[populismo penale]]: esso “consiste nell’uso demagogico e congiunturale del [[diritto penale]] diretto ad alimentare la paura con misure tanto anti-[[garantismo|garantiste]] quanto inefficaci alla prevenzione della criminalità” (Luigi Ferrajoli)<ref>https://ilmanifesto.it/ferrajoli-salvini-fa-un-uso-demagogico-del-diritto-il-suo-e-populismo-penale/ </ref>.
Per altro verso, "cavalcare le paure serve solo a produrre ulteriore insicurezza percepita. Qui, oltre alle responsabilità politiche, giocano anche quelle dei ''media'', sempre pronti a rilanciare acriticamente gli allarmi e raramente disposti a prendere o a dare spazio a posizioni impopolari"<ref>[http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-necessita-di-prendere-posizione-contro-il-populismo-penale_27-05-2017.php D. Stasio, ''La «necessità» di prendere posizione contro il populismo penale'', Questione giustizia, 27 maggio 2017].</ref>.▼
{{quote|Impopolari sono i diritti dei carcerati, impopolare è l{{'}}''[[habeas corpus]]'', impopolari tutte quelle leggi che non possano essere capite solo come punizione e come privazione|[[Michele Serra]], ''Popolare è il bastone'', [[la Repubblica (quotidiano)|La Repubblica]], 16 novembre 2019, p. 34}}
▲Per altro verso, "cavalcare le paure serve solo a produrre ulteriore insicurezza percepita. Qui, oltre alle responsabilità politiche, giocano anche quelle dei ''[[mass media|media]]'', sempre pronti a rilanciare acriticamente gli allarmi e raramente disposti a prendere o a dare spazio a posizioni impopolari"<ref>[http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-necessita-di-prendere-posizione-contro-il-populismo-penale_27-05-2017.php D. Stasio, ''La «necessità» di prendere posizione contro il populismo penale'', Questione giustizia, 27 maggio 2017].</ref>.
==Critiche==
La linea di politica criminale così designata contrasta con l'accezione dello [[Stato di diritto]] affermatasi nella civiltà occidentale, che la modula in relazione all'intensità dell'offesa inferta da chi viola la norma: in [[Francia]], ad esempio, il [[Consiglio di Stato]] ha sviluppato un controllo di proporzionalità delle misure amministrative che attentano alle libertà pubbliche, come avvenne per la libertà di riunione nella sentenza ''Benjamin'' del 1933. La [[Corte europea dei diritti dell'uomo]] non procede diversamente: essa considera che una misura non è legittima se non quando è strettamente necessaria; a volte essa parla, in proposito, di “bisogno sociale imperioso”, per cui esplica un controllo rigoroso sulle limitazioni portate alle libertà tutelate dalla CEDU<ref>Il ricorso alla forza da parte dello Stato deve, ad esempio, essere “rigorosamente proporzionato” allo scopo legittimo perseguito (v. McCann e altri c. Regno Unito del 27.9.1995); gli organi di Strasburgo hanno precisato che la proporzionalità deve essere valutata in funzione “della natura dello scopo perseguito, del pericolo per le vite umane e l’integrità fisica inerente alla situazione e dell’entità del rischio che la forza impiegata mieta vittime” (v. Díaz Ruano c. Spagna del 26.4.1994, Kathleen Stewart c. Regno Unito del 10.7.1984).</ref>.
* Nel libro ''Parola d'ordine: Tolleranza zero'', [[Loic Wacquant]] scrive che per averne la prova dell'inefficacia di questa politica, basta confrontare i dati di New York con quelli di San Diego: tra il 1993 e il 1996, la metropoli californiana può vantare una diminuzione della criminalità identica a quella di New York, avendo adottato tutt'altre politiche.▼
La [[Corte costituzionale]] italiana «ha progressivamente riconosciuto, anche in materia penale, il [[Principio di proporzionalità|principio di proporzione]] tra illecito e sanzione, quale ulteriore implicazione della ragionevolezza – o meglio, della “ragionevolezza intrinseca” – capace di spostare il sindacato sull'equilibrio interno alla fattispecie»<ref>[https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/PRINCIPI_COSTITUZIONALI_IN_MATERIA_PENALE.pdf ''PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA PENALE (DIRITTO PENALE SOSTANZIALE)'', Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, Madrid 13 – 15 ottobre 2011, p. 53].</ref>: infatti «il principio di uguaglianza (...) esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali» (sentenza n. 409 del 1989).
▲
== Note ==
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* Denis Salas, ''Il populismo penale'', Questione giustizia: bimestrale promosso da [[Magistratura Democratica]], Fascicolo 2, 2006 (Milano: Franco Angeli, 2006).
*John Pratt, ''Penal Populism (Key Ideas in Criminology)'' [New edition]. Key Ideas in Criminology. 0415385091, 9780415385091, 9780203963678 Rutledge 2007.
*Lemieux, Frederic. ''Effect of Gun Culture and Firearm Laws on Gun Violence and Mass Shootings in the United States: A Multi-Level Quantitative Analysis'', International Journal of Criminal Justice Sciences; Thirunelveli Vol. 9, Fasc. 1, (Jan-Jun 2014): 74-93.
== Voci correlate ==
* [[Prevenzione del crimine attraverso la progettazione ambientale]]
* [[Teoria delle finestre rotte]]
* [[Riduzione del danno]]
* [[Guerra alla droga]]
* [[Populismo penale]]
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