Disaster recovery: differenze tra le versioni

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Questa crescente dipendenza dai sistemi IT, così come la maggiore consapevolezza da disastri su vasta scala come [[Maremoto|tsunami]], [[Terremoto|terremoti]], [[Alluvione|alluvioni]] ed [[Eruzione vulcanica|eruzioni vulcaniche]], hanno generato prodotti e servizi correlati al recupero dei dati e dei sistemi dopo i disastri, che vanno dalle soluzioni ad alta disponibilità fino alle strutture ''Backup site''. Una rete migliorata significava che i servizi IT critici potevano essere serviti da remoto, quindi il recupero on-site (sul posto) è diventato meno importante.
 
L'ascesa del [[cloud computing]] dal 2010 continua questa tendenza: al giorno d'oggi, conta ancora meno dove i servizi di elaborazione sono fisicamente serviti, purché la rete stessa sia sufficientemente affidabile (un problema separato e meno preoccupante dal momento che le reti moderne sono altamente resilienti per costruzione). "Il recupero come servizio" (dall'inglese RaaS - "Recovery as a Service") è una delle caratteristiche o dei vantaggi di sicurezza del Cloud Computing promosso da ''Cloud Security Alliance''.<ref>{{Cita news|lingua=en-US|url=https://cloudsecurityalliance.org/download/secaas-category-9-bcdr-implementation-guidance/|titolo=SecaaS Category 9 // BCDR Implementation Guidance - Cloud Security Alliance|pubblicazione=Cloud Security Alliance|accesso=2018-01-07}}</ref>
 
In ambito ''[[Sicurezza informatica|Cyber Security]]'', l'[[Università Carnegie Mellon]] di [[Pittsburgh]] rilascia la certificazione internazionale di tipo ''[[Computer Emergency Response Team]]'', e opera in collaborazione col ''Forum of Incident Response Teams (FIRST)''.
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* ''Misure correttive'' - Controlli volti a correggere o ripristinare il sistema dopo un disastro o un evento.
Le buone misure del Piano di Disaster Recovery impongono che questi tre tipi di controlli siano documentati ed esercitati regolarmente utilizzando i cosiddetti "Test DR".
 
Nella [[continuità operativa]] l'interruzione viene detta ''disruption'': quando l'interruzione è di tipo informatico o elettrico o il termine prevalente è ''outage''; quando l'interruzione è di tipo telematico il termine prevalente è ''downtime'' cioè (tempo di) inattività).
 
=== Conseguenze e risvolti ===
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Attualmente le tecniche di sincronismo dei dati fra il datacenter primario e il datacenter secondario (Disaster Recovery) si basano su un continuo aggiornamento dei dati, con l’obiettivo di avere sempre a disposizione nel sito secondario una copia dei dati del sito primario.
 
Questa tecnica ėè utilizzabile per eseguire il ripristino in caso di incidenti hardware e software, ma non ėè utilizzabile in caso di incidenti Cyber. Negli incidenti cyber, i malware/virus o altro, sono inseriti nei database anche mesi prima della loro attivazione. Per risolvere gli incidenti Cyber ėè necessario utilizzare tecniche di backup che creino più copie dei database al fine di ritornare indietro nel tempo e ripristinare la copia priva del malware.
 
=== Replica sincrona ===
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* sistemi di prevenzione/attenuazione degli incendi come allarmi ed estintori;
* software [[Antivirus|anti-virus]] e altre misure di sicurezza.
 
== Note ==
<references/>
 
== Voci correlate ==
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* [[Gestione delle emergenze]]
 
==Altri Note progetti==
{{interprogetto}}
<references/>La [https://web.archive.org/web/20160824223431/http://gotocloud.it/art-50-bis-disaster-recovery-continuita-operativa/ normativa italiana] in tema di Disaster Recovery e continuità operativa. [https://web.archive.org/web/20160914203738/http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/art._50-bis_cad_0.pdf Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – Art. 50-bis]{{Portale|informatica|sicurezza informatica}}
 
==Collegamenti esterni==
<references/>La [https://web.archive.org/web/20160824223431/http://gotocloud.it/art-50-bis-disaster-recovery-continuita-operativa/ normativa italiana] in tema di Disaster Recovery e continuità operativa. [https://web.archive.org/web/20160914203738/http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/art._50-bis_cad_0.pdf Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – Art. 50-bis]{{Portale|informatica|sicurezza informatica}}
 
{{Portale|informatica|sicurezza informatica}}
 
[[Categoria:Tecniche di difesa informatica]]