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Il Codice Civile prevede l'istituto della cessione del credito negli articoli dal 1260 al 1267. L'operazione consiste nella cessione di un credito da parte del soggetto titolare del diritto, cedente, ad un altro soggetto, cessionario, che acquisisce il credito, normalmente ad un prezzo inferiore al suo valore nominale. Il codice civile dispone che il cedente debba garantire, nell'ipotesi normale, la mera sussistenza e validità del credito (c.d. nomen verum) al momento in cui si attua la cessione (cessio pro soluto). L'art. 1267 prevede anche che il cedente assuma la garanzia della solvenza del debitore (cessio pro solvendo). Va precisato che la titolarità del credito si trasferisce al momento della stipula del contratto, ossia per effetto del consenso delle parti. La differenza tra cessione pro soluto e cessione pro solvendo è data, pertanto, dal fatto che nella prima fattispecie il cedente è tenuto a garantire soltanto l'esistenza del credito ceduto e non anche l'effettivo adempimento del debitore ceduto, come è previsto invece per la seconda fattispecie, con la conseguenza che il cedente stesso resta liberato da ogni obbligo di pagare il debito nel caso non vi abbia provveduto il debitore ceduto.
Va ricordato che la cessione del credito ha efficacia verso il debitore ceduto dal momento in cui quest'ultimo l'ha accettata oppure da quando gli è stata notificata (art. 1264).
{{Portale|economia|lingua latina}}
 
[[Categoria:Diritto italiano]]
''Note tratte dal sito www.unioneconsulenti.it''
 
'''Cessione pro soluto'''
 
La legge, all'art. 1267 cod. civ., dispone che, normalmente, il creditore che trasferisce un proprio credito ad un'altra persona è tenuta a garantire solo l'esistenza e la validità del credito ceduto, nel momento in cui viene effettuata la cessione.
 
Questo contratto di cessione del credito, di norma, avviene a titolo oneroso e per un importo minore rispetto al credito ceduto: infatti, chi trasferisce il credito ha il vantaggio immediato del pagamento, seppur parziale o minore, del credito vantato.
 
Il prezzo della cessione del credito viene stabilita in base alle possibilità di recupero del credito non ancora riscosso: pertanto, minore è la possibilità che il debitore paghi, minore è il prezzo che il creditore cessionario paga per acquisire il credito di altri.
 
'''Cessione pro solvendo'''
 
Lo stesso art. 1267 cit., però, stabilisce altresì che il creditore cedente ha la possibilità di scegliere di garantire, oltre all'esistenza ed alla validità del credito ceduto, anche la solvenza del debitore ceduto, assumendosi, in tal modo, un'ulteriore responsabilità.
 
Le due modalità di cessione del credito differiscono, pertanto, nei seguenti elementi:
 
- nella cessione pro soluto, il creditore che trasferisce il credito è responsabile della sola esistenza e validità dello stesso al momento della cessione;
- nella cessione pro solvendo, invece, il creditore che trasferisce il credito è responsabile non solo dell'esistenza e della validità dello stesso al momento della cessione, ma anche della solvibilità del debitore ceduto; infatti, nell'ipotesi in cui il debitore non paghi, totalmente o parzialmente, il debito al cessionario, questi può chiedere il pagamento, totale o parziale, al creditore che gli ha trasferito detto credito.