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Parlamento e Corti di Common Law cercavano invece di mantenere lo status quo.
==== Sir Edward Coke e Lord Ellesmere ====
Con gli Stuarts il conflitto si aggravò a causa dell'uso politico di una delle Prerogative courts, la [[Star Chamber]].
Protagonisti di questa lotta, sotto [[Giacomo I]] Stuart, furono [[Sir Edward Coke]] ([[1 Febbraio 1552]]–[[3 Settembre 1634]]), [[Chief Justice]] del [[King's Bench]] dal [[1613]] al [[1616]], e [[Lord Ellesmere]], Cancelliere di Giacomo I.
Il conflitto tra le corti era dunque ormai palesato ma presto le cose cambiarono. Già pochi anni dopo (1645) Carlo I rifiutò esplicitamente il potere di revoca dei giudici di cancelleria lasciando loro una maggiore autonomia, non solo: estese anche il loro incarico a vita evitando così che il successivo regnante potesse licenziarli. Ma gli stessi giudici ormai avevano già attuato una loro responsabilizzazione: essi si sentivano vincolati dal precedente (come accadeva già per il common law) e si astenevano dal giudicare materie già oggetto di idonea disciplina nelle corti regolari. ▼
Coke sosteneva la sovranità delle Corti di Common Law, depositarie dell'antica consuetudine del Regno (vedi ''[[Dr. Bonham's Case]]'') e garanti delle libertà dei cittadini.
Lord Ellesmere abitualmente interferiva con le Corti di Common Law tramite Injunction e riapriva casi già giudicati.
Sir Coke considerava illecite queste interferenze. Come reazione, isitgò i litiganti a resistere alle decisioni di Lord Ellesmere, che li incarcereva per oltraggio alla Corte. Coke provvedeva quindi a liberarli con il Writ of Habeas Corpus.
Lord Ellesmere e Frances Bacon (futuro Cancelliere) ottennero nel 1616 dal Re Giacomo I un provvedimento di legittimazione della prevalenza della decisione d'''Equity'' su quella ''at law''.
Il provvedimento fu presto ritenuto illegittimo, ma non ripreso più le interferenze dell'''equity''. I successori di Lord Ellesmere, in primis Francis bacon, esercitarono con moderazione le loro prerogative.
Il rapporto fra Equity e Common Law da competitivo si avviava a divenire di convivenza relativamente pacifica.
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Gli stessi giudici ormai avevano già attuato una loro responsabilizzazione: essi si sentivano vincolati dal precedente (come accadeva già per il common law) e si astenevano dal giudicare materie già oggetto di idonea disciplina nelle corti regolari.
In tal modo le differenze tra i due processi erano solo formali: i giudici di cancelleria potevano applicare solo gli istituti creati dall'Equity e non quelli di Common Law e vicerversa.
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