Essential facilities: differenze tra le versioni
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{{F|diritto industriale|novembre 2008}}
Con l'espressione '''essential facilities''' o '''infrastrutture essenziali''' si indica un istituto giuridico di [[diritto industriale]] che impone l'obbligo al proprietario di una qualsiasi risorsa, di concederne l'utilizzo a certe condizioni a terzi, qualora sussistano i seguenti requisiti:
# la risorsa deve essere essenziale per lo svolgimento di un'attività da parte del soggetto richiedente
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# non devono sussistere obiettive ragioni che giustifichino un rifiuto da parte del soggetto titolare della risorsa.
Il soggetto richiedente la facility può anche essere un diretto concorrente [[commercio|commerciale]] del proprietario, come si è visto in una copiosa [[giurisprudenza]] [[Stati Uniti d'America|statunitense]] prima e [[Unione
La ragion d'essere di tale istituto risiede nel favorire lo sviluppo dei [[mercato|mercati]]: laddove la nascita di un nuovo [[
Esempi:
Esempio: un'[[impresa]] è titolare di un [[brevetto]] [[chimica|chimico]] che sfrutta per la produzione di solventi industriali. Un'altra impresa richiede l'utilizzo di tale brevetto per la produzione di [[vernice|vernici]]. Se sussistono le condizioni elencate persino il titolare di un diritto di esclusiva è tenuto a condividere il bene gravato da tale diritto con il richiedente.▼
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2) Una pista di atterraggio per gli aerei può essere considerata come una essential facilities in quanto quest'ultima può essere sfruttata da più utenti.
3) Gianmarco e Michela costruiscono un porto. Tale porto sarà accessibile a chiunque abbia bisogno di usarlo, magari pagando una royalty.
{{Portale|Diritto}}
[[Categoria:Diritto industriale]]
[[Categoria:Terminologia economica]]
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