Camera di consiglio: differenze tra le versioni
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== Significato ==
Nel primo significato è un luogo in cui non sono ammesse né le parti né il pubblico, che invece sono presenti in aula: il giudice si ritira in camera di consiglio allorché debba emettere un provvedimento giurisdizionale.
Nel secondo significato si parla di "procedimenti in camera di consiglio" per designare le ipotesi in cui il giudizio non si svolge in pubblica udienza: si tratta di una particolare modalità di trattazione della questione caratterizzata da una ritualità semplificata e - solitamente - più rapida.
Nel secondo significato si parla di procedimenti in camera di consiglio e comporta una modalità di definizione della controversia molto più veloce e semplice. La caratteristica fondamentale che rende tale modalità più veloce è un'attenuazione del [[contraddittorio]] che comporta una possibilità di difesa delle parti molto ridotta. Manca infatti un termine dilatorio tra comunicazione dell'avviso d'udienza e l'udienza stessa per cui non è ovviamente garantita la possibilità di deposito di memorie e documenti che possono essere presentati sino alla trattazione in camera di consiglio.▼
Tale tipologia di procedimento è prevista praticamente davanti a tutte le giurisdizioni, con caratteristiche diverse a seconda degli ambiti disciplinari e, talvolta, anche dal grado di giudizio (ad esempio, davanti alla Corte di cassazione di solito - ma non sempre - si svolge senza la presenza delle parti private anche laddove tale presenza sia prevista davanti al giudice di merito).
== Disciplina ==
===Nel processo penale===
In ambito penale, il procedimento in camera di consiglio è previsto, tra le altre ipotesi, allorché il giudice per le indagini preliminari debba decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero ([[udienza preliminare]]) o sull'opposizione, da parte della persona offesa, alla richiesta di archiviazione presentata dal magistrato inquirente; se, in sede di udienza preliminare, l'imputato fa richiesta di [[giudizio abbreviato]], il giudice procede, allo stesso modo, in camera di consiglio.
In sede di impugnazione, il procedimento in camera di consiglio ha luogo allorché l'[[appello (ordinamento penale italiano)|appello]] abbia esclusivamente a oggetto la specie o la misura della pena, nonché l'applicabilità delle [[attenuante|circostanze attenuanti]] generiche, di [[Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi|sanzioni sostitutive]], della [[sospensione condizionale della pena]] o della [[non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale]].
=== Nel giudizio amministrativo ===
▲Nel
Le regole della trattazione sono quelle previste per la trattazione in udienza.
La camera di consiglio è prevista come obbligatoria solo in alcuni casi, ad esempio nel procedimento cautelare, normalmente però essa è derogabile dalle parti. L'art 26 della legge T.A.R. è chiara al riguardo e configura la trattazione in udienza come un diritto delle parti. La ragione è che la Camera di consiglio, come detto in precedenza, attenua le possibilità di difesa
== Voci correlate ==
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* [[Udienza]]
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto}}
[[Categoria:
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