Controllo (diritto): differenze tra le versioni

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Nel [[diritto]] ilIl '''controllo''', nel [[diritto]], è l'attività volta ad assicurare la conformità alle [[norma giuridica|norme giuridiche]] o all'[[interesse pubblico]] di altra attività, mediante l'esercizio dei corrispondenti [[potere (diritto)|poteri]] da parte di un soggetto (il ''controllante'') diverso da quello che svolge l'attività controllata (il ''controllato'').
 
== Caratteri generali ==
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Nell'ambito del controllo di merito, si possono ulteriormente distinguere:
*il ''controllo di tecnicità'', basato su regole regole tecnico-scientifiche;
*il ''controllo di merito'' in senso stretto, basato su criteri di opportunità e convenienza.
 
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Il ''controllo sugli organi'' (o ''sui soggetti'') è volto ad assicurare la funzionalità di [[organo monocratico|organi monocratici]] o [[organo collegiale|collegiali]], di [[ente pubblico|enti pubblici]] o privati, mediante verifiche, intimazioni fino alla rimozione del titolare o lo scioglimento del collegio. A differenza del controllo sugli atti, non ha ad oggetto singoli atti giuridici ma la complessiva attività dell'organo controllato.
 
Rientra nel controllo sugli organi anche il ''controllo sostitutivo'' quando la sostituzione non è parziale, limitata al compimento di singoli atti omessi (che comporta l'esclusione della ''legitimatio ad agendum'' dell'organo controllato), ma totale, con esclusione della ''legitimatio ad officumofficium'' dei titolari degli organi ordinari che vengono sostituiti da ''organi straordinari''.
 
== Controllo di gestione ==
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*[[Corte dei conti]]
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto}}