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{{Vedi anche|Diritto all'oblio}}
Il cosiddetto [[Diritto all'oblio|''diritto all'oblio'']], riconosciuto nel diritto dell'UE dalla [[w:it:Diritto all'oblio#La giurisprudenza: sentenza C-131/12 del 2014|sentenza ''Google Spain'']] del 13 maggio 2014 della [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di Giustizia dell'Unione Europea]], è
L'Articolo 17 stabilisce che
* a) in caso di esaurimento delle finalità per cui sono stati raccolti;
Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all'oblio, prevedendo i casi in cui interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato rendono legittimo il trattamento (ad esempio quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione o di informazione). <ref>{{cita|Reg. 2016/679|art.17}} comma 3</ref>▼
* b) in caso in cui l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento;
* c) in caso in cui l'interessato abbia fatto opposizione al trattamento;
* d) in caso in cui il trattamento dei dati sia illecito;
* e) quando ciò è previsto in base a un obbligo di legge previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro;
* f) in caso di soggetti minorenni.
L’interessato deve poter esercitare agevolmente questo suo diritto (articolo 12, paragrafo 2).
A rafforzare le tutele dell’interessato, e questa è una novità introdotta dal GDPR<ref>{{Cita news|lingua=it-IT|url=https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/diritto-alloblio-nel-gdpr-tutte-le-novita/|titolo=Diritto all'oblio nel Gdpr, ecco tutte le novità {{!}} Agenda Digitale|pubblicazione=Agenda Digitale|data=2018-02-20|accesso=2018-06-08}}</ref>, il comma secondo dell’articolo 17 prevede che il titolare del trattamento, nei casi in cui è obbligato a cancellare i dati, è tenuto a comunicare la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato. A sua volta l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la lista dei destinatari cui trasmessa la sua richiesta di cancellazione (articolo 19).<ref>{{Cita|Reg. 2016/679|art. 19}}</ref>
▲Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all'oblio, prevedendo i casi in cui prevalgono interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato,
* a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
* b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
* c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
* d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
* e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Oltre a quanto disposto dall'articolo 17, l'articolo 21 prevede il diritto dell'interessato di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali nei casi in cui non prevale un interesse legittimo del titolare (art. 21, paragrafo1), e nel caso in cui i dati siano trattati a fini di profilazione e di [[Marketing diretto|pubblicità mirata]] ("marketing diretto" art. 21 paragrafo 2)<ref>{{cita|Reg. 2016/679|art.17}} e art. 21</ref>.
== Note ==
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