Condizionalità: differenze tra le versioni
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Il termine '''Condizionalità''' (cross-compliance in inglese ed éco-conditionnalité in francese) si riferisce all'insieme di regole che ogni agricoltore beneficiario di contributi messi a disposizione dalla [[Politica agricola comune|Politica Agricola Comune (PAC)]] è tenuto a rispettare.▼
La '''condizionalità''', in [[politica economica]] e nelle [[relazioni internazionali]], è l’uso di condizioni legate alla fornitura di benefici come un prestito, la cancellazione del [[debito]] o gli aiuti bilaterali. Queste condizioni sono generalmente imposte da istituzioni finanziarie internazionali o organizzazioni regionali e hanno lo scopo di migliorare le condizioni economiche all’interno del paese destinatario.
== Storia ==▼
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==Istituzioni finanziarie internazionali==
La condizionalità è generalmente utilizzata dal [[Fondo monetario internazionale]], dalla [[Banca mondiale]] o da un paese donatore per quanto riguarda prestiti, riduzione del debito e aiuti finanziari.<ref>{{Treccani|i-difficili-rapporti-tra-il-fondo-monetario-e-i-paesi-emergenti_(Atlante-Geopolitico)/|I difficili rapporti tra il Fondo monetario e i paesi emergenti|accesso=30 settembre 2025}}</ref> Le condizionalità possono comportare requisiti relativamente non controversi per migliorare l’efficacia degli aiuti, come le misure anticorruzione, ma possono comportare aspetti altamente controversi, come l’austerità o la privatizzazione di servizi pubblici chiave, che possono provocare una forte opposizione politica nel paese destinatario, dove spesso hanno alimentato crisi di rigetto e forme esasperate di [[sovranismo]].
Queste condizionalità sono spesso raggruppate sotto l’etichetta di [[aggiustamento strutturale]] poiché hanno avuto un ruolo importante nei programmi successivi alla crisi del debito degli anni ’80.
===Unione europea===
L’Unione Europea ha un modo indiretto di esercitare la condizionalità, in quanto i vincoli di spesa europea agli Stati membri - previsti dal [[trattato di Maastricht]] per la prima volta ed oramai recepiti nei trattati di Amsterdam - sono già una modalità di orientare in senso virtuoso le politiche di bilancio degli Stati membri. Un esercizio della condizionalità ancora più stringente, anche rispetto ai programmi di aiuto economico agli Stati membri in crisi, è poi stato riscontrato mediante l'azione congiunta della [[Troika (politica europea)|Troika]] nel caso della crisi economica della [[Grecia]] all'inizio degli anni Dieci del XXI secolo.
L’Unione Europea applica poi la condizionalità in senso diverso - volto a garantire l'accettazione, da parte degli Stati candidati, dei valori politico-costituzionali [[Civiltà occidentale|di tipo occidentale]] posti alla base dei [[Trattati dell'Unione europea]] - rispetto all’allargamento, con l’adesione condizionata al rispetto dei [[criteri di Copenaghen]] da parte dei paesi candidati e all’adozione dell’''acquis'' comunitario.
== Politica agricola ==
Il concetto di un insieme di regole di comportamento volte alla salvaguardia dell'ambiente e della sanità pubblica, applicato in ambito agricolo, è stato introdotto dal Consiglio europeo di Lussemburgo nel 1997, ripreso all'interno del vertice del Consiglio europeo di Berlino del 1999 con l'adozione della cosiddetta AGENDA 2000 ed istituito formalmente con il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270.
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''(Dal 1.1.2005)''
Atto A1 – Direttiva 2009/147/CE, concernente la
Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe
Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei
Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli
=== 2 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante ===
Atto A6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
Atto A7 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di
Atto A8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema di
''(Dal 1.1.2006)''
Atto B9 – Regolamento CE 1107/09 relativo all’immissione in commercio sul mercato dei
Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune
Atto B11 – Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la
Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune
Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'
Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la
Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della
=== 3 - Benessere degli animali ===
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<references/>
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|Economia}}
[[Categoria:Economia internazionale monetaria]]
[[Categoria:Organizzazioni economiche internazionali]]
[[Categoria:Diritto agrario]]
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