Colpa (diritto): differenze tra le versioni
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La '''colpa''' è il titolo di imputazione in base al quale un fatto è ascritto alla responsabilità di un [[soggetto giuridico]] in ragione della negligenza, dell'imprudenza o dell'imperizia del soggetto stesso, o a causa dell'inosservanza di specifiche regole cautelari espressamente codificate.
==Nel diritto penale==
===Definizione===
Il [[Codice penale italiano|Codice Rocco]] all'articolo 42 comma secondo recita: ''"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge"''. Successivamente, il secondo capoverso dell'articolo 43 definisce che il reato ''"è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."''
Taluni sostengono che la definizione indicata adesso non coglie totalmente l'essenza della colpa, avendo essa un significato oggettivo (violazione di regole di condotta), ma anche un significato soggettivo (esigibile evitabilità dell'inosservanza delle regole di condotta).
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In relazione alle prime può parlarsi di una [[Sussunzione (diritto)|sussunzione]] dell'elemento della colpa sotto il fatto oggettivo tipico (ove si ritrovano le regole di condotta), mentre in relazione alle seconde non può che parlarsi di volontà colpevole.<ref name="m159-163"/>
=== Cause ===
Le cause possono essere di varia natura:
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*** discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose).
===Struttura===
La colpa è una tecnica di imputazione soggettiva del reato: si può considerare quindi, un elemento della [[colpevolezza]]. La sua struttura è anzitutto definita in maniera "negativa": l'evento criminoso non deve essere voluto dall'agente, altrimenti si cade nell'ipotesi del [[dolo]]. È comunque possibile che l'evento sia preveduto dall'agente, purché alla sua prospettazione non segua la volizione.
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# Evento evitabile dall'agente tramite una condotta differente.
=== Tipologia ===
====Colpa propria ed impropria====
La colpa si dice ''propria'' nella maggior parte dei casi, nei quali è riscontrabile la maggiore caratteristica della colpa in sé, la non volontà dell'evento. Viceversa si dice ''impropria'', quando non è caratterizzata dal predetto elemento, e quindi l'evento appariva voluto dall'agente ma, ciò nonostante, è trattato a titolo di colpa perché non voluto il fatto materiale tipico.<ref>{{cita|Mantovani, 2007|pp. 159-160}}.</ref>
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* Errore di fatto determinato da colpa (ipotesi discussa in dottrina).
====Colpa specifica====
La colpa specifica è quella forma di volontà colpevole che viene posta in essere, quando l'agente pone in essere un reato a causa dell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.<ref name="m162">{{cita|Mantovani, 2007|p. 162}}.</ref>
====Colpa cosciente e incosciente====
La distinzione più rilevante che s'è andata affermando nell'ambito del genus della colpa è fra ''cosciente'' ed ''incosciente'': la prima ricorre quando l'agente ha previsto l'evento senza però averlo voluto, la seconda senza previsione alcuna. Mentre l'ultima rappresenta il caso più diffuso, la prima è molto più rara ed è stata esaminata dalla dottrina solo in tempi recenti. È molto simile al [[dolo (diritto)|dolo]] eventuale, ma si differenzia da quest'ultimo perché manca l'accettazione da parte dell'agente dell'evento possibile, e c'è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla. La colpa cosciente costituisce un'aggravante della pena.<ref>{{cita|Mantovani, 2007|pp. 160-161}}.</ref>
====Colpa "eventuale"====
In un recente studio sulla colpa penale (Gabriele Civello, "La «colpa eventuale» nella società del rischio. Epistemologia dell'incertezza e «verità soggettiva» della colpa", Torino, 2013) è stata individuata per la prima volta dall'Autore - in chiave critica - una nuova emergente forma di colpa, per l'appunto la "colpa eventuale", in cui l'oggetto del giudizio di prevedibilità ed evitabilità non è più l'evento concreto, bensì il rischio di un evento, che al contempo non può né prevedersi né escludersi da parte del soggetto agente. Un emblematico caso giudiziario, nel quale è emersa la nuova categoria della "colpa eventuale", è costituito dalla sentenza di primo grado sul terremoto dell'Aquila, emessa il 22 ottobre 2012 (recentemente, peraltro, con sentenza depositata il 6 febbraio 2015, la Corte d'Appello dell'Aquila ha ampiamente riformato la sentenza di prime cure, adottando alcune tesi giuridiche prefigurate nella predetta monografia). Come ampiamente dimostrato da Gabriele Civello nel citato studio monografico, la figura concettuale della "colpa eventuale" risulta contraria allo stesso dettato normativo, oltre che ai principi tradizionali in tema di colpa penale, facendo erroneamente slittare il nucleo di tipicità del reato dall'evento (cfr. art. 43 c.p.) al "rischio di evento", nozione estranea al ''Tatbestand'' colposo.
====Colpa generica e colpa specifica====
In virtù della fonte vantata dalla regola di condotta, distinguiamo: colpa generica la quale si verifica quando l'inosservanza abbia avuto ad oggetto regole di condotta sociali, che cioè trovano la propria fonte nell'esperienza sociale. Negligenza, imprudenza e imperizia danno luogo a tale forma di colpa.<ref name="m162"/>
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Il reato commesso in situazione di eccesso è punito come colposo se lo stesso fatto sia previsto dalla legge come imputabile a titolo di colpa. Va precisato che l'eccesso può essere determinato sia da un errore sulla rappresentazione della realtà (tizio viene aggredito con un frustino, lo scambia pur un fucile e reagisce con un'arma); che da un errore esecutivo (Tizio non dosando la propria forza uccide pur volendo semplicemente percuotere). L'importante è che la volontà del soggetto sia diretta alla realizzazione del fine ritenuto giustificato. Quando invece i limiti della scriminante sono volontariamente travalicati, si ricadrà nell'ipotesi differente di "eccesso doloso".
==Nel diritto civile==
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== Note ==
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