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Il processo penale è basato sull'obbligatorietà dell'azione penale ciò vuol dire che il giudice quando viene a conoscenza di un reato è obbligato a procedere nei confronti dei possibili imputati, attraverso l'applicazione delle sanzioni penali, ovvero, leprendere delle conseguenze dellesulle azioni illecite che una persona fa. Questo processo è finalizzato a punire coloro responsabili di tali azioni.
 
Questo processo tratta, per tanto, del potere di accertare se un determinato fatto può essere riconducibile a un reato e punire coloro responsabili di tali azioni.
 
<nowiki>'''CHI ESERCITA L'AZIONE PENALE? '''</nowiki>
 
In un caso di omicidio, ad esempio, l<nowiki>'azione penale inizia quando il '''Pubblico Ministero ''' (PM) riceve la notizia di reato (che può consistere anche in una denuncia fatta da un cittadino) e quando ne è a conoscenza è obbligato a procedere per individuare il presunto responsabile, formula quindi l'imputazione, autorizzando la polizia giudiziaria alla citazione dell'</nowiki>imputato.
 
<nowiki>'''QUAL'E' LA FONTE DELLA GIURISDIZIONE SECONDO LA LEGGE ITALIANA?'''</nowiki>
 
La giurisdizione trova fondamento nella Carta costituzionale, in cui si stabilisce (art. 24) che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
 
<nowiki>'''PRETESA PUNITIVA'''</nowiki>
 
Nell'azione penale viene realizzata la pretesa punitiva pubblica (ius puniendi) che sorge a seguito della commissione di un reato, con l'applicazione dei precetti normativi del caso.
 
<nowiki>'''FASI DEL PROCESSO PENALE'''</nowiki>
 
<nowiki>*</nowiki> ISCRIZIONE NOTIZIA DI REATO (inzio del processo penale e delle indagini preliminari)
 
<nowiki>*</nowiki> INDAGINI PRELIMINARI
 
<nowiki>*</nowiki>  RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE O RINVIO A GIUDIZIO(per: estinzione del reato, improcedibilità dell'azione, infondatezza della notizia.
 
<nowiki>*</nowiki> CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
 
<nowiki>*</nowiki> DIBATTITO (i testimoni sono avvertiti, tranne se sono minori di 14 anni, dell’obbligo di dire la verità e di rispondere ad ogni domanda)
 
<nowiki>*</nowiki> EMISSIONE DELLA SENTENZA (si arriva quindi alla sentenza, il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce interamente o in parte la controversia che gli è stata sottoposta)
 
Nel novembre 1999 il Parlamento Italiano ha approvato la <nowiki>'''legge di revisione costituzionale''' che ha introdotto il '''giusto processo'''</nowiki> volto a garantire condizioni di parità tra le parti e la giusta durata dei processi.