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I limiti impliciti coincidono con i principi supremi dell’ordinamento giuridico, ovvero i principi di sovranità popolare; quello della dignità umana; il principio pluralista; la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, perché questi sono i principi che caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale, per cui se variati nel loro contenuto, implicano, non revisione, ma mutamento costituzionale.
=== Le leggi costituzionali e il loro procedimento di formazione ===
Al [[parlamento]] compete la funzione di approvare le '''leggi costituzionali'''. Le norme hanno lo stesso rango delle norme costituzionali. Esse hanno una forza superiore alle [[leggi ordinarie]].
 
* Le leggi che modificano la Costituzione italiana.
 
* Le leggi che regolano materie per le quali la Costituzione ha un posto una riserva di legge costituzionale.
 
Il parlamento incontra alcuni limiti anche in tale funzione. Uno di questi è stabilito dalla Costituzione dove afferma che non si può trasformare la repubblica in monarchia attraverso un cambiamento della Costituzione.
Un' altro limite è contenuto nell' art.2 dove si afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti '''inviolabili dell'uomo''' e nemmeno una legge può abolirli.
 
Le [[leggi costituzionali]] si distinguono dalle leggi ordinarie per il procedimento necessario per la loro formazione:
 
* L'approvazione ''deve essere ripetuta da ciascuna camera due volte''. Tra una votazione e l'altra devono passare almeno 3 mesi.
 
* Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei ''due terzi'' dei membri di ciascuna camera.
 
Tali procedimenti descritti sopra ci garantiscono che le leggi costituzionali vengono approvate con una sufficiente meditazione da una votazione all'altra, si basano su un esteso consenso delle forze politiche e che, in mancanza di quest’ultimo, venga data al popolo la possibilità di esprimere la propria opinione riguardo all’approvazione.
=== Il ricorso alle leggi costituzionali ===