Robot: differenze tra le versioni

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===Status giuridico dei robot===
Per soggettività giuridica si intende la capacità di ogni essere umano di essere [[soggetto di diritto]], che si acquista al momento della nascita e comporta la titolarità di [[Diritto|diritti]] e [[Dovere|doveri]]. La [[personalità giuridica]], invece, viene accordata dal [[legislatore]] ad [[enti]] dotati di determinate caratteristiche, che diventano in questo modo soggetti di diritto. Il riconoscimento della soggettività giuridica per le persone e l'attribuzione della personalità giuridica agli enti sono due meccanismi per considerare soggetto di diritto una persona/entità che diventa in questo modo centro unitario di imputazione<ref>{{Cita libro|autore=Hans Kelsen|curatore=Mario G. Losano|titolo=La dottrina pura del diritto|url=https://www.worldcat.org/oclc/1334558930|accesso=2022-11-14|data=2021|editore=Einaudi|OCLC=1334558930|ISBN=978-88-06-25036-2}}</ref> e titolare di [[situazioni giuridiche soggettive]]. In astratto, quindi, lo [[status giuridico]] può essere accordato anche a soggetti diversi dalle [[persone fisiche]], e quindi potenzialmente anche ai [[robot]]. Si ritiene possibile inquadrare i robot tra i soggetti di diritto, in quanto l'attribuzione di posizioni giuridiche soggettive spetta ai singoli ordinamenti che hanno la libertà di imputarle anche a esseri non umani ed a enti<ref>{{Cita web|url=http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/IeD2010_1-2_TaddeiRomano.pdf|titolo=Robotica: tra etica e diritto|autore=Giancarlo Taddei Elmi, Francesco Romano|data=2010}}</ref>.
====Soggettività tributaria====
Nell'ordinamento italiano, in ambito tributario, il concetto di soggettività viene in rilievo per individuare il [[soggetto passivo]] del [[tributo]]. Presupposto dell[[Imposta|'imposizione fiscale]] è la [[capacità contributiva]], prevista dall'articolo 53 della Costituzione italiana. La nozione di soggettività passiva nel [[diritto tributario]] è quindi più ampia di quella di [[personalità giuridica]] in ambito civilistico, tanto da comprendere le [[persone fisiche]], le [[persone giuridiche]] e tutti quegli [[enti]] idonei a manifestare il [[presupposto d'imposta]]<ref>{{Cita web|url=https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-i/art73.html|titolo=art. 73 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986|citazione=si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo|accesso=15 novembre 2022}}</ref>. La [[Corte Costituzionale]] italiana ha sottolineato in più [[Sentenza|sentenze]]<ref>{{Cita web|url=https://www.giurcost.org/decisioni/1986/0178s-86.html|titolo=Corte cost. n. 178 del 7 luglio 1986|accesso=15 novembre 2022}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.giurcost.org/decisioni/1987/0400s-87.html|titolo=Corte cost. n. 400 del 19 novembre 1987|accesso=15 novembre 2022}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1995:143|titolo=Corte cost. n. 143 del 4 maggio 1995|accesso=15 novembre 2022}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2000:362|titolo=Corte cost. n. 362 del 26 luglio 2000|accesso=15 novembre 2022}}</ref> che la capacità contributiva può essere individuata dal [[legislatore]] in qualunque indice di [[ricchezza]], salvo però il controllo di costituzionalità in materia di arbitrarietà e irrazionalità della misura dell’imposizione da parte della stessa Corte Costituzionale. Secondo parte della dottrina, per riconoscere la capacità contributiva dei [[robot]] il [[legislatore]] dovrebbe definire la fattispecie imponibile sia in senso oggettivo che in senso soggettivo. Ammettendo che il robot venga considerato una situazione giuridica di carattere soggettivo, affinché il tributo possa essere preteso, occorre [[capacità contributiva]]. Il legislatore potrebbe apprezzare la capacità contributiva in maniera diversa privilegiando ora il valore patrimoniale del robot, ora la produzione del [[reddito]] derivante dalla sua attività, ora il risparmio di spesa che consente l'utilizzo del robot<ref>{{Cita web|url=https://online.leggiditalia.it/cgi-bin/OnlineLogin?REDIR=https%3A%2F%2Fhome.ilfisco.it%2Fperl%2Fpublic_oph0-new.pl%3Fcmd-print%3D77893%2520%3Blog-ckey%3D%25241266944E%3Blog-ssckey%3D4146f45a5dc735d548fce0f623e12e2d-923|titolo=Intelligenza Artificiale e diritto Robot tax: modelli di prelievo e
prospettive di riforma|autore=Antonio Uricchio|sito=online.leggiditalia.it|accesso=2022-11-14}}</ref>.