Non in tutti gli stati esiste la carta d'identità (non nel [[Regno Unito]], ad esempio, e in quasi tutti gli stati con diritto di tipo [[common law]], come pure in [[Russia]] e in [[Giappone]]). In tali paesi per alcuni usi può essere sostituita da altri documenti personali.
Laddove esiste, può essere obbligatoria (oltre una determinata età) o meno. In alcuni casi è obbligatorio averla ma non portarla sempre con sé, essendo sufficiente, in caso di necessità di controllo, mostrare di possederla a casa.
I dati riportati differiscono a seconda delle esigenze e delle scelte dei singoli stati. Ad esempio per le donne [[coniuge|coniugate]] in alcuni stati è indicato il [[cognome]] da nubile, in altri quello del marito, in altri ancora entrambi.
La carta d'identità italiana è il documento principale di identificazione per i cittadini italiani o per i residenti sul territorio. L'utilizzo di questa, o di un documento con foto considerato equivalente, è obbligatorio ai fini del riconoscimento, seppure con limitazioni. Può inoltre essere convalidata come documento valido per l'espatrio.
La forma [[Carta d'identità italiana (cartacea)|cartacea]], attualmente più diffusa, è in via di sostituzione con la versione [[Carta d'identità elettronica italiana|elettronica (CIE)]], che è stata istituita nel [[1994]]<ref>Decreto del Ministero dell'Interno del 27/01/1994</ref> e che riporta fotografia, dati anagrafici e firma di chi la possiede. Il documento (sia cartaceo sia elettronico) dispone di alcuni accorgimenti anticontraffazione e ne è pertanto vietata la plastificazione.<ref>circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994</ref><ref>{{cita web|url=http://www.comune.villacortese.mi.it/default.cfm?ID=1167|titolo=Plastificazione carta identità|accesso=23 marzo 2009|editore=Comune di Villacortese|data=Data pubblicazione 10-11-2005}}</ref>
<ref>circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994</ref><ref>{{cita web|url=http://www.comune.villacortese.mi.it/default.cfm?ID=1167|titolo=Plastificazione carta identità|accesso=23 marzo 2009|editore=Comune di Villacortese|data=Data pubblicazione 10-11-2005}}</ref>
Il D. Lgs. 30/2007 recepisce la Direttiva 2004/38/CE e obbliga i cittadini dell'UE e i loro familiari a esibire un passaporto odo un altro documento d'identificazione e il permesso di soggiorno odo un altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato, pena l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a 2.0002000 euro.
Per tutte le persone, cittadini o stranieri, vale l'obbligo di fornire, su richiesta di pubblici ufficiali, ''informazioni relative alla propria identità personale'', al proprio stato o altre qualità personali<ref>art. 651 del [[codice penale italiano|codice penale]]</ref>. Non si tratta, quindi, dell'obbligo di fornire un documento d'identità valido o di documentare altrimenti tali informazioni<ref>Cassazione, sez. I, 25 giugno 1987, n. 1769</ref>. In assenza, vale l'obbligo di fornire le proprie generalità ''a voce''. Se invece in possesso, ai sensi dell'art. 294, la carta d'identità o i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
L’art. 4 del Testo Unico di P.S. stabilisce che l’autorità di P.S. può ordinare alle persone pericolose e sospette (e solo ad esse) di munirsi entro un dato termine di carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S.<ref>Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 giugno [[1931]], n. 773 ([[T.U.L.P.S.]]), art. 4</ref>. In tal caso, il rifiuto di esibire un documento di riconoscimento e contemporaneamente di dare indicazioni sulla propria identità personale costituisce concorso materiale della contravvenzione prevista dall'art. 651 C.P. con la contravvenzione prevista dal Testo Unico di P.S.<ref>Cassazione, sez. VI, 13 aprile 1989, n. 10378</ref>. Per le altre persone (non pericolose e non sospette) sussiste solo l’obbligo previsto dall’art. 651 C.P. che punisce chi, ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali.
Non si tratta, quindi, dell'obbligo di fornire un documento d'identità valido. In assenza, vale l'obbligo di fornire le proprie generalità ''a voce''.
Se invece in possesso, ai sensi dell'art. 294, la carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
L’art. 4 del Testo Unico di P.S. stabilisce che l’autorità di P.S. può ordinare alle persone pericolose e sospette (e solo ad esse), di munirsi entro un dato termine, di carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S.<ref>Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 giugno [[1931]], n. 773 ([[T.U.L.P.S.]]), art. 4</ref>.
Per le altre persone (non pericolose e non sospette), sussiste solo l’obbligo previsto dall’art. 651 C.P. che punisce chi, ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali.
Esiste l’obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale, ma non il dovere di documentarla (vedi Cassazione, sez. I, 25 giugno 1987, n. 1769).
Una persona sprovvista di documenti, potrebbe ad esempio consentire di essere accompagnata a un posto di polizia per l’identificazione.
L’obbligo di munirsi e di esibire la carta di identità ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di P.S. sussiste solo per le persone pericolose e sospette cui l’autorità di P.S. lo ha ordinato, ai sensi dell’art. 4 del Testo Unico di P.S.
In tal caso, il rifiuto di esibire un documento di riconoscimento e contemporaneamente di dare indicazioni sulla propria identità personale, costituisce concorso materiale della contravvenzione prevista dall'art. 651 C.P. con la contravvenzione prevista dal Testo Unico di P.S.(Cassazione, sez. VI, 13 aprile 1989, n. 10378).
==== Requisiti per la fototessera biometrica ====
Le caratteristiche tecnico-qualitative che deve avere la foto per la Carta d'identità italiana:
* Non deve avere riflessi di flash sul viso, e soprattutto non gli occhi rossi;
* Il viso deve coprire il 70-80% della foto dalla base del mento alla fronte;
* La messa a fuoco deve essere nitida;
* La foto deve avere uno sfondo bianco e con luce uniforme;
* La foto deve essere fatta guardando direttamente la macchina;
* Deve essere recente (non più di 6 mesi);
* La foto deve essere a colori;
* La foto deve essere stampata su carta di alta qualità e ad alta definizione;
* Il viso deve essere ben centrato nella macchina e quindi non di profilo;
* La persona fotografata deve avere un’espressione neutra e tenere la bocca chiusa;
* Gli occhi debbono essere aperti e ben visibili;
* Grandezza: 35x45 mm;
* La foto deve mostrare la persona da sola, senza altri oggetti o persone sullo sfondo.
===In Francia===
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