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Obiettivo generale dell'attività legislativa fu garantire la certezza del diritto, per ridurre i rischi di conflitti interni. Operò quindi in particolare negli ambiti più frequentemente forieri di contrapposizioni: il diritto di famiglia, la compravendita e il furto di cavalli, la validità dei documenti, il diritto di pegno. Favorì l'attività dei giudici per ottenere sentenze rapide e si prodigò per i deboli, senza limitarsi ad affermazioni di principio: tutelò dal rischio di perdita di beni i minorenni e le donne libere, difese i debitori dagli interventi troppo brutali dei creditori, proibì la vendita di ex liberi come schiavi al di fuori dell'Italia, difese l'integrià del matrimonio tra i membri delle classi inferiori ([[aldio|aldii]] e schiavi).
 
Tutelò la [[Chiesa cattolica]], nella quale oramiormai si riconosceva la stragrande maggioranza dei Longobardi, riconoscendo tra l'altro alle chiese l'inviolabilità, ponendo le monache sotto la sua diretta e particolare protezione, vietando alcune pratiche [[paganesimo|pagane]] e introducendo nel diritto matrimoniale longobardo le prescrizioni del [[diritto canonico]].
 
Per rafforzare la tutela del [[demanio]] regio, emanò norme che impedivano ai [[gastaldo|gastaldi]] e agli altri amministratori l'alienazione di beni pubblici senza la sua esplicita autorizzazione.