Giudice di pace: differenze tra le versioni
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===Figura ed istituzione===
La legge istitutiva (legge 21 novembre 1991 n.374 e successive modifiche) stabiliva l'organico dei giudici di pace in 4690 unità, distribuite sul territorio nazionale in 845 sedi. Di fatto essi sono attualmente nel numero di 3067 unità (fonte: CSM), quindi circa il 65,3% dell'organico previsto, diversamente dai GOT (79%) e dai VPO (89%). La giustizia di pace è costituzionalmente nominata nell'articolo 116 della Costituzione Italiana.
L'entrata in funzione dell'istituto venne più volte procrastinata fino a quando, ad opera dell'Associazione Nazionale Giudici di pace -costituita nel giugno 1994 per iniziativa di Franco Petrelli- il governo ruppe gli indugi fissandone l'avvio al 2 giugno 1995.
I giudici di pace sono nominati a seguito
La legge prevede comunque che la nomina debba cadere su persone capaci di assolvere degnamente -per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.
È previsto che venga selezionato un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso. Verranno nominati, fino a concorrenza del numero prefissato, coloro che avranno superato positivamente un periodo di tirocinio di tre mesi in materia civile e tre mesi in materia penale.
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