Giudice di pace: differenze tra le versioni

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In Glasgow, the volume of business requires the employment of three solicitors as "stipendiary magistrates" who sit in place of the lay justices. The stipendiary magistrates' court has the same sentencing power as the summary sheriff court. However, in 2006, the [[Scottish Executive]] announced its intention to unify the management of the sheriff and district courts in Scotland, but retaining lay justices, as part of its initiative to create a unified judiciary under the [[Lord President of the Court of Session|Lord President]]. -->
 
==Italia==
==La disciplina italiana==
In Italia il termine '''Giudice di pace''' è stato recentemente adottato per indicare un [[Magistratura (diritto)|magistrato]] [[Magistrato onorario|onorario]] (impropriamentecomunemente detto "non togato"), reclutato cioè non a seguito di concorso per uditore giudiziariomagistrato, bandito dal [[Ministero della Giustizia]], e quindi non professionale.
In realtà il Giudice di Pace fu introdotto già in molti regni dell'Italia pre-unitaria da [[Napoleone Bonaparte|Napoleone]] (ad esempio nel [[Regno di Napoli]]), ed originariamente era nominato direttamente dall'imperatore. La sua figura permane anche nei primi decenni dell'unità d'Italia: era un giudice ad elezione diretta del popolo (rectius: degli aventi diritto al voto, non esistendo, allora, il suffragio universale); "onnipotente e parzialissimo", così definiva il Giudice di Pace il criminologo [[Cesare Lombroso]] nel narrare delle sanguinarie lotte fra partiti che si svolgevano durante le tornate elettorali.
Per molti anni, invece, c'era la figura del ''giudice conciliatore'', su base comunale. Le già ridottissime competenze si videro addirittura diminuire con il progredire della svalutazione monetaria.<ref> Il limite di competenza di valore fissato nel codice del 1942 in lire 1.000 fu gradatamente aumentato a 50.000 lire, ma che era diventato un valore risibile per una controversia</ref>
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La legge istitutiva (legge 21 novembre 1991 n.374 e successive modifiche) stabiliva l'organico dei giudici di pace in 4690 unità, distribuite sul territorio nazionale in 845 sedi. Di fatto essi sono attualmente nel numero di 3046 unità (fonte: CSM), quindi circa il 65% dell'organico previsto, diversamente dai GOT (78%) e dai VPO (88%).
La giustizia di pace è costituzionalmente nominata nell'articolo 116 della Costituzione Italiana.
L'entrata in funzione dell'istituto venne più volte procrastinata fino a quando, ad opera dell'Associazione Nazionale Giudici di pace. -costituita<ref> Costituita nel giugno 1994, per iniziativa di Franco Petrelli-, l'Associazione Nazionale Giudici di Pace svolse un'azione molto importante di stimolo per l'avvio della nuova figura </ref> ilIl governo ruppe gli indugi fissandone l'avvio al 2 giugno 1995.
I giudici di pace sono nominati a seguito d concorso per titoli, tra i [[laurea|laureati]] in [[Giurisprudenza]] che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta (in origine erano previsti limiti di età più rigorosi, rispettivamente cinquanta e settanta anni), che abbiano cessato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se [[avvocato|avvocati]], purché non esercitino la professione forense nel circondario del [[tribunale]] dove ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono (la [[legge]] n° 374 del 1991 impediva la nomina a giudice di pace a quegli avvocati che esercitavano la professione nel distretto di [[Corte di appello]]).
La legge prevede comunque che la nomina debba cadere su persone capaci di assolvere degnamente -per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.
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===Competenza penale===
Per quanto prevista dalla legge istitutiva, l'entrata in funzione del giudice di pace quale giudice penale venne vivacemente contrastata dall'avvocatura organizzata, e -seppure in maniera più blanda, da una parte della magistratura..<ref> Anche in questo caso, si rivelò decisiva l'azione dell'Associazione guidata da Franco Petrelli, che aveva fatto parte della Commissione ministeriale che aveva predisposto il disegno di legge.</ref> Dal 2000 col D. Lgs. n. 274/2000, quindi, il giudice di pace esercitò la propria competenza in materia penale, relativamente a reati in genere di modesta entità, si punibili a querela di parte, si punibili d'ufficio. Fra questi, i reati di ingiuria, minaccia, percosse, diffamazione, danneggiamento (tutti nelle forme non aggravate), invasione di terreni o di edifici, lesioni colpose lievi, gravi o gravissime, lesioni volontarie dalle quali sia derivata una malattia non superiore a venti giorni. È previsto un particolare procedimento che impegna il giudice di pace a ricercare anzitutto la conciliazione delle parti: ove il tentativo non riesca, il giudice procede al dibattimento che si concluderà con una sentenza di non doversi procedere perché il fatto è di speciale tenuità, ovvero che il reato è estinto per avvenuta riparazione, con l'assoluzione o con la condanna a pena pecuniaria, alla permanenza domiciliare o ai lavori di pubblica utilità. Le pene irrogate dal giudice di pace nonsono state istituite ex novo dal decreto predetto, in quanto quelle del [[Codice penale italiano|Codice penale]], o delle altre leggi, sono sostituite, anche se prevedono pene detentive, in sanzioni pecuniarie, del genere da cui derivano. Non possono godere della sospensione condizionale.
Da ultimo, è stata attribuita al giudice di pace la convalida dei provvedimenti del prefetto in materia di espulsione dal territorio dello stato, e dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal questore. Dal 2 gennaio 2008 tali provvedimenti avrebbero dovuto divenire di competenza del Tribunale in composizione monocratica secondo quanto previsto dal Decreto Legge 29.12.2007, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008: ma il decreto non è stato convertito in legge.
 
'''===Competenza amministrativa'''===
Il giudiceGiudice di pace è competente a giudicare le impugnazioni alle [[sanzioni amministrative]] pecuniarie del codice[[Codice della stradaStrada]] secondo l' articolo 204-bis del codice della strada.
Il giudiceGiudice di pace è competente, in generale, a giudicare le opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie, in base agli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981 n°. 689, tranne quei casi riservati al Tribunale (ad es. in materia di ordinanze-ingiunzione poste dalla [[Direzione provinciale del lavoro]]).
 
==Note==
{{references}}
'''Competenza amministrativa'''
Il giudice di pace è competente a giudicare le impugnazioni alle sanzioni del codice della strada secondo l' articolo 204-bis del codice della strada.
Il giudice di pace è competente a giudicare le opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni in base agli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981 n°689
 
==Collegamenti esterni==