Mutatio libelli: differenze tra le versioni
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Per la sentenza n°7524/2005 della Corte di Cassazione:
«Si ha "''mutatio libelli''" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e piu' ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "''emendatio''" quando si incida sulla "causa petendi", sicche' risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo piu' idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
==Note==
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