Ipoteca: differenze tra le versioni

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==Fonti dell'ipoteca==
 
====Ipoteca volontaria====
Si basa
* su un [[contratto]] fra il [[debito|debitore]] o il terzo datore di ipoteca da una parte e il [[credito|creditore]] dall'altra;
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Nulla vieta che il valore economico dell'ipoteca possa essere maggiore dell'ammontare del debito.
 
====Ipoteca giudiziale====
Si basa:
* su una [[sentenza]] che rechi condanna al pagamento di una somma di danaro o all’adempimento di un’altra [[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] o al [[risarcimento]] del danno da liquidarsi successivamente;
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* su sentenze straniere [[delibazione|delibate]] dall’autorità giudiziaria italiana.
 
====Ipoteca legale====
Può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto ad essa:
* l'[[Alienazione (diritto)|alienante]] di un [[bene immobile]] o di un [[bene mobile registrato]] che non sia stato pagato dall’acquirente;
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==Vicende dell'ipoteca==
====Costituzione====
Tanto l’ipoteca giudiziale quanto quella legale dello Stato si costituiscono per iniziativa, meramente facoltativa, del creditore. L’ipoteca legale a favore dell’alienante e del coerede è iscritta d’ufficio dal conservatore della conservatoria dei registri immobiliari, a meno che non risulti dal titolo o da separato atto pubblico che vi è stata rinuncia all’ipoteca.
 
====Iscrizione====
Il contratto o l’atto unilaterale per l’ipoteca volontaria, la sentenza o altro provvedimento per l’ipoteca giudiziale, l’atto di alienazione del bene per l’ipoteca legale sono semplicemente titolo per ottenere la costituzione dell’ipoteca: questa si costituisce solo con l’iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808, 2° comma). È una forma di [[pubblicità (diritto)|pubblicità]] analoga, per le formalità di esecuzione, alla [[trascrizione (diritto)|trascrizione]]. Da questa differisce, tuttavia, perché è pubblicità costitutiva. Il che non significa però che sia condizione sufficiente per l’esistenza dell’ipoteca: questa si estingue se si estingue l’obbligazione garantita o se viene dichiarato nullo o annullato o reso inefficace il titolo da cui traeva origine.
 
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L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che ad istanza del creditore l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza (art. 2847). Il creditore può anche rinnovare l'ipoteca successivamente alla scadenza, ma in tal caso non viene conservato il grado: la nuova iscrizione ha grado successivo a quello delle altre ipoteche eventualmente iscritte sullo stesso bene.
 
====Estinzione====
L'ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo:
* l'estinzione dell'obbligazione garantita,
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Il conservatore dei registri non può procedere d'ufficio alla cancellazione.
 
====Circolazione del bene ipotecato====
Il bene ipotecato può essere venduto, ma chi lo compera, acquista un bene gravato da ipoteca, esposto all’azione esecutiva del creditore ipotecario. Il bene si trasmette agli eredi, e ciascuno di essi è tenuto “ipotecariamente per l’intero” (art. 754), stante l’indivisibilità dell’ipoteca (e in deroga al principio della parziarietà della responsabilità dei coeredi per i debiti ereditati).<br/>
 
====Posizione del terzo====
Alla scadenza del credito il creditore non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto del terzo acquirente. Questi, per evitare la vendita forzata, ha tre possibilità (art. 2858):
* egli stesso paga i creditori ipotecari, liberando il bene dall’ipoteca,
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La specialità dell'ipoteca va considerata sotto un duplice aspetto:
 
* con riguardo al credito garantito: <br/>
La prelazione sul bene vale solo nei limiti della somma per la quale l'ipoteca è iscritta (ma il credito garantito non deve per questo necessariamente essere un credito pecuniario).
La prelazione assiste il credito, anche oltre questo limite, per ciò che attiene ai suoi accessori (spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca, spese ordinarie dell'intervento nel processo di esecuzione).
* con riguardo ai beni ipotecati: <br/>
il principio è che l'ipoteca può essere iscritta solo "su beni specialmente indicati". Tali non sono i beni futuri (potendo l’ipoteca essere iscritta solo quando la cosa è venuta ad esistenza; art. 2823), né i beni altrui (l’ipoteca può essere iscritta solo quando la cosa è acquistata del concedente; art. 2822). È invece possibile iscrivere ipoteca su una quota di proprietà indivisa, anche se l’ipoteca produrrà effetto rispetto ai beni che al debitore verranno assegnati in sede di divisione (art. 2825).
 
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L’ipoteca è, in linea di principio, indivisibile al pari del pegno. Continua a gravare su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte, anche se il credito si sia in parte estinto o se il valore dei beni ipotecati sia successivamente aumentato.
Tuttavia, con il consenso del creditore o con sentenza, si può ottenere la riduzione dell’ipoteca. Questa può consistere nella riduzione della somma per la quale l’ipoteca fu iscritta o nella riduzione dell’iscrizione a una parte soltanto dei beni originariamente ipotecati.
 
==Note==
<references/>
 
==Voci correlate==