Controllo (diritto): differenze tra le versioni
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Nel [[diritto]] il '''controllo''' è l'attività volta ad assicurare la conformità alle [[norma giuridica|norme giuridiche]] o all'[[interesse pubblico]] di altra attività, mediante l'esercizio dei corrispondenti [[potere (diritto)|poteri]] da parte di un soggetto diverso da quello che svolge l'attività controllata.
Il controllo rientra tra le ''garanzie'', intendendo con questo termine tutti gli strumenti che assicurano la conformità dell'attività garantita rispetto a dei valori prescelti.
Nel controllo sono sempre presenti tre momenti: una verificazione, un giudizio e una statuizione. La ''verificazione'' è volta ad accertare se l'attività sottoposta a controllo è conforme alle norme giuridiche o alle regole d'altro genere (ad esempio, tecniche) che devono essere osservate. Alla verificazione segue la valutazione che si esprime in un ''giudizio'', interamente o parzialmente positivo o negativo. Al giudizio segue la ''statuizione'', positiva o negativa, che può assumere varie configurazioni (annullamento, approvazione, visto, autorizzazione ecc.) e che può avere natura di [[provvedimento]] o di atto endoprocedimentale (nel caso del controllo preventivo esercitato nell'ambito nel [[procedimento]] per l'adozione del provvedimento controllato).▼
▲Nel controllo sono sempre presenti tre momenti: una verificazione, un giudizio e una statuizione. La ''verificazione'' è volta ad accertare se l'attività sottoposta a controllo è conforme alle norme giuridiche o alle regole d'altro genere (ad esempio, tecniche) che devono essere osservate. Alla verificazione segue la valutazione che si esprime in un ''giudizio'', interamente o parzialmente positivo o negativo. Al giudizio segue la ''statuizione'', positiva o negativa, che può assumere varie configurazioni (annullamento, approvazione, visto, autorizzazione ecc.) e che può avere natura di [[provvedimento]] o di atto endoprocedimentale (nel caso del controllo preventivo esercitato nell'ambito nel [[procedimento]] per l'adozione del provvedimento controllato); può anche limitarsi alla comunicazione del giudizio al soggetto controllato, affinchè possa autocorreggersi (è ciò che avviene nel cosiddetto ''controllo collaborativo'').
Il controllo può essere esercitato da un [[organo (diritto)|organo]] nei confronti di un altro organo dello stesso [[ente (diritto)|ente]] (''controllo interorganico'') oppure da un [[soggetto di diritto|soggetto]] o da un organo nei confronti di un diverso soggetto (''controllo intersoggettivo''). Può essere sugli [[atto giuridico|atti]] oppure sugli [[organo (diritto)|organi]].
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