Interpello: differenze tra le versioni

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Il diritto di '''Interpello''' c.d. ordinario, previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, se vi sono '''obiettive condizioni di incertezza''' nella normativa fiscale relativamente a '''casi concreti e personali'''.