Defensor pacis: differenze tra le versioni

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Viene negata ogni pretesa di ''Plenitudo Potestatis'' come deleteria e contraddittoria nei confronti dei poteri dello Stato, quella pienezza di potere di cui si fa campione [[papa Bonifacio VIII]], secondo cui la sfera del potere ecclesiastico deve assorbire quello temporale perché la sovranità papale non conosce limiti per la sua origine divina. Con la sua [[Bolla pontificia|Bolla]] ''Clericis laicos'' del [[1296]] proibisce, pena la [[scomunica]], l'imposizione di qualsiasi tassa e contributo a carico di ecclesiastici da parte del potere laico senza il consenso del Papa, ciò mette in gioco l'esistenza stessa degli Stati.
La [[Francia]] di [[Filippo IV di Francia|Filippo il Bello]] risponde con una serie di editti che impediscono non solo l'esportazione di oro e preziosi, ma anche l'ingresso nel suo territorio di stranieri, rendendo, così, di fatto impossibile per il Papa finanziarsi attraverso i suoi legati. Filippo il Bello la spuntò contro il Papa, che dovette subire l'imposizione fiscale francese anche senza il suo consenso. Questo cedimento umiliante costituì un indebolimento politico della posizione del Papa ed un grande rafforzamento di quella del Re di Francia. Si delineano chiaramente le posizioni dei due campi dal cui contrasto la [[Chiesa latina|Chiesa di Roma]] uscirà umiliata mentre il potere statale incomincia ad acquisire, oltre che pienezza di poteri, sovranità in senso moderno.
Quasi come fine naturale la ''Plenitudo Potestatis'' ha
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Mai definizione del Papa è stata tanto dissacrante quanto categorica.
Sostiene in proposito il Battaglia: {{quote|Marsilio si pone come tutore della sua patria e per essa, pensa, scrive e soffre.|F. Battaglia, ''Marsilio da Padova e la filosofia politica del Medio Evo''.}}
 
===La Legge===
Marsilio espone con chiarezza il concetto di legge e, fra le varie definizioni che ne dà, la più incisiva appare la seguente {{quote|importat hoc nomen lex et famose magis scientiam seu doctrinam sive iudicium universale istorum et conferentium civilium et suorum oppositorum. Et sic accepta lex dupliciter considerari potest: uno modo secundum se, ut peripsam solum ostenditur, quid iustum aut iniustum conferens aut nocivum, et in quantum huiusmodi iuris scientia vel doctrina lex dicitur; alio modo considerari potest, secondum quod de ipsius observatione datur praeceptum coactivum per poenam aut praemium in praesenti saeculo distribuenda, sive secundum quod per modum talis praecepti traditur, et hoc modo considerata propriissime lex vocatur et est....|}}