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*Art 635 bis''Danneggiamento di sistemi informatici e telematici'' ''Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni''.
:''Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni''".
*Art. 595 (Diffamazione) : ''Chiunque comunicando con più persone, offende l‘altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa sino a lire due milioni (circa 1032 €).''
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