Codice di Norimberga: differenze tra le versioni
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| Riga 14: # Nel corso dell'esperimento il soggetto umano dovràavere la libera facoltà di porre fine ad esso se ha raggiunto uno stato fisico o mentale per cui gli sembra impossibile continuarlo. # Durante l'esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a interromperlo in qualunque momento se indotto a credere che la continuazione dell'esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano. # L'art. 32 della Costituzione Italiana deve essere letto anche in relazione all'articolo 13 della Costituzione, il quale recita: "La libertà personale e inviolabile". <nowiki> </nowiki>Ciò significa che il malato ha il diritto di curarsi come desidera,  spetta quindi al malato decidere a quale cura o terapia sottoporsi per i  suoi problemi - nessuno (neppure il medico) può sindacare o contrastare  le decisioni del malato. <nowiki> </nowiki>Il malato ha Diritto di scegliere la  terapia, ha quindi piena Libertà di Cura; e’ libero di decidere e di  scegliere il modo in cui curarsi, nel senso che può optare per una  terapia ufficiale o per una considerata dalla medicina ufficiale, oggi  imperante, "alternativa". <nowiki> </nowiki>”La Repubblica Italiana tutela la salute  come fondamentale diritto dell'individuo” (Cost. art.32), salvaguarda  quindi il principio del pluralismo scientifico e garantisce la libertà  di scelta terapeutica da parte del cittadino e la qualificazione  professionale degli operatori sanitari, valorizzando in particolar modo l'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche. <nowiki> </nowiki>vedi: Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 301, 8 febbraio 2001. == Voci correlate == | |||