SPID: differenze tra le versioni

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Con l'istituzione del sistema SPID, le pubbliche amministrazioni devono consentire l'accesso online ai propri servizi solo mediante le carte di autenticazione già previste dalla normativa (es. [[Carta d'identità elettronica]] o Carta regionale dei servizi) e tramite il sistema SPID. Le imprese che adottino, per autenticare i propri utenti, il sistema SPID, sono esonerate da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti.
 
Con SPID è introdotta una notevole innovazione nell'accesso ai servizi in rete: l'uso delle informazioni necessarie e sufficienti per il servizio. Un facile esempio è un servizio di chat dedicato ai minori, l'unica informazione necessaria al gestore del servizio è l'età del soggetto che accede, null'altro. Con SPID questo è possibile, l'unica informazione fornita al gestore del servizio dal gestore dell'identità sarà l'età. Nel contempo il gestore dell'identità non saprà quale servizio è acceduto. Tutto questo a beneficio della sicurezza e privacy dei cittadini. Attenzione però, non sono accessi anonimi. In caso di abusi l'autorità giudiziaria potrà sapere chi ha fatto cosa. Altra innovazione di particolare interesse è costituita dai mezzi di autenticazione che vedranno un largo utilizzo dei dispositivi di mobilità.
 
SPID è anche candidato al riconoscimento a livello europeo, come previsto dal Regolamento europeo eIDAS n. 910/2014, consentendo ai cittadini che ne saranno dotati di utilizzare il sistema anche per l'accesso ai servizi resi disponibili in rete dalle pubbliche amministrazioni di tutta l'Unione europea e, facoltativamente, dai soggetti privati.