Processo di Norimberga: differenze tra le versioni

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== Validità del processo ==
La metodologia con la quale si è sviluppato il processo, nonché la scelta stessa degli uomini chiamati a giudicare i crimini di guerra, è stata messa in dubbio in più occasioni da alcune importanti personalità. Tra questi vi era il giurista [[Hans Kelsen]] il quale, favorevole comunque allo svolgimento di un processo per punire i crimini nazisti, sollevò perplessità in ordine alla composizione della Corte:
{{Citazione|Possono esserci pochi dubbi che una corte internazionale sia molto più adatta per questo compito che una corte nazionale civile o militare. Solo una corte costituita da un trattato internazionale del quale non solo i vincitori ma anche gli stati sconfitti siano parti contraenti non incontrerà quelle difficoltà con cui dovrà confrontarsi una corte nazionale".|H. Kelsen, Peace through Law, Chapel Hill, 1944,111}}
In risposta, il professor Al Goodheart dell'[[Università di Oxford]], rifiuta questo punto di vista scrivendo:
{{Citazione|Anche se questo argomento può suonare attraente in teoria, esso ignora il fatto che va contro l'amministrazione della legge di qualsiasi nazione. Se fosse vero, allora nessuna spia potrebbe avere un processo legale, perché il suo caso è sempre trattato da giudici che rappresentano la nazione nemica. Eppure nessuno in questi casi ha mai sostenuto che fosse necessario chiamare una giuria neutrale. I prigionieri avevano il diritto di chiedere che i loro giudici fossero equi, ma non che fossero neutrali. Come fece notare Lord Writ, lo stesso principio è applicabile alla legge criminale ordinaria perché "un ladro non può lamentarsi per essere giudicato da una giuria di cittadini onesti".|''The Legality of the Nuremberg Trials'', Juridical Review, aprile 1946}}
 
Seppur con minore risonanza, anche durante lo svolgimento del processo si alzarono voci contrarie alla legittimità dello stesso: l'avvocato difensore di Göring, [[Otto Stahmer]], invocò il principio del diritto romano ''[[Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali]]'', il quale non ammette l'emanazione di leggi retroattive, contestando inoltre il diritto ai vincitori di processare i vinti. L'obiezione fu respinta, poiché i giudici considerarono i [[crimine di guerra|crimini di guerra]], i [[crimine contro l'umanità|crimini contro l'umanità]] e i [[crimini contro la pace]] come violazione di leggi internazionali già esistenti ([[Convenzioni dell'Aia]], [[Convenzioni di Ginevra]] e [[Patto Briand-Kellogg]]).