Interpello: differenze tra le versioni

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L'interpello (nel diritto anglosassone denominato ruling) è un istanza che il contribuente rivolge all'Amministrazione finanziaria italiana, affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva ad un'operazione economica ancora in fieri.
 
L'ordinamento tributario italiano prevede tre tipi di interpelli.
 
Il diritto di '''interpello''' c.d. ordinario, previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'[[Agenzia delle Entrate]], se vi sono ''obiettive condizioni di incertezza'' nella [[norma (diritto)|normativa]] fiscale relativamente a ''casi concreti e personali''.
 
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro ''120 giorni''. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta (in virtù del [[silenzio amministrativo|silenzio assenso]]).
 
L’interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. [[26 aprile]] [[2001]], n. 209.