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Come diritto collegabile alla cancellazione permanente dei dati, l'art. 16 afferma che l'interessato ha diritto ad ottenere l'integrazione e la rettifica dei propri dati personali. Il testo non rimvia esplicitamente ad eccezioni, casi particolari o limitazioni ulteriori di quest'ultimo diritto.
 
=== Regolamento UE n. 2016/679[modifica | modifica wikitesto] ===
A distanza di diciannove anni dall'entrata in vigore della prima legge italiana in materia di privacy, il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il [[Regolamento generale sulla protezione dei dati|Regolamento UE n. 2016/679]] entrato in vigore il 25 maggio 2018. Tale Regolamento si inserisce all'interno di quello che, insieme alla Direttiva 2016/680, è stato definito il "Pacchetto europeo protezione dati".
 
Oltre a numerose nuove norme (l'introduzione del responsabile del trattamento, del registro delle attività di trattamento, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, della portabilità dei dati, di un nuovo regime sanzionatorio, ecc.) di notevole interesse è la previsione esplicita, con l'introduzione di un articolo specifico (art. 17 – diritto alla cancellazione), del diritto all’oblio, che la precedente Direttiva 95/46/CE prevedeva nell'ambito dell'art. 12 (diritto di accesso).
 
L'art. 17 disciplina chiaramente i casi in cui deve essere effettuata la cancellazione su richiesta dell'interessato che il titolare del trattamento deve obbligatoriamente concedere “''senza ingiustificato ritardo''” ; questa impostazione è indice di una nuova sensibilità nei confronti dell’odierno quadro sociale, testimone della crescente evoluzione in materia. In ogni caso, l’esercizio di tale diritto non è aprioristicamente incondizionato: al contrario, l’art 17 del nuovo Regolamento enuclea infatti, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento dei diritti, una serie di ipotesi in cui il diritto all’oblio cede il passo a principi parimenti meritevoli di tutela. Ne sono esempi, il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione (richiedendo in tal caso un bilanciamento con gli opposti diritto di cronaca e dovere di informazione) o quello in cui, invece, il trattamento costituisce l’adempimento di un obbligo legale.