Opera postuma: differenze tra le versioni

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Nel caso in cui i diritti d'autore sull'opera siano ancora validi, saranno eredi o legatari a detenere il diritto di pubblicare opere inedite dell'autore, sempre nel rispetto delle clausole che quest'ultimo ha espresso, secondo quanto detto '''''nell'Art. 24 comma 1 e 2 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.
 
;[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#24 Art 24]
;Art 24
 
''“[1]. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
 
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Nel caso in cui i diritti patrimoniali dell'autore vengano meno e che l'opera inedita in questione sia quindi ritenuta di dominio pubblico, tali diritti di utilizzazione economica e pubblicazione vengono garantiti ad una qualsiasi impresa culturale interessata alla pubblicazione o alla comunicazione al pubblico di tale opera, nel rispetto delle clausole scritte '''''nell'Art.85-ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.
 
;''[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#85-ter Art.85-ter]''
''“[1]. Senza pregiudizio dei [[Diritto d'autore italiano#Diritto morale|diritti morali]] dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.''
 
[2]. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico”.'<ref name=":0" />
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L''''''Art.85-ter''''' è stato introdotto dal ''[https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-06-13&atto.codiceRedazionale=097G0198&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26testoNot%3D%26formType%3Dricerca_avanzata_aggiornamenti%26numeroArticolo%3D%26tipoRicercaTes D. Lgs 154/1997]'', di diretta attuazione della ''[http://www.jus.unitn.it/users/caso/dpc04-05/topics/Duration/Materiali/DIR_93-98-CE.html Direttiva Comunitaria 93/98/CE]'' sull'armonizzazione della durata di protezione dei diritti d'autore e connessi.
 
Clausole fondamentali sono il rispetto dei diritti morali dell'autore ed il consenso di eredi o legatari alla pubblicazione dell'opera inedita. Questi ultimi, pur non avendo alcun diritto economico sull'opera, secondo l’'''''[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#23 Art.23] della Legge n.633''''', hanno senza limiti di tempo la possibilità di far valere i diritti morali dell'autore.
Nell’'''''Art.85-ter''''' inoltre la durata di validità dei diritti esclusivi di utilizzo economico dell'opera vengono portati dai 20 anni previsti dalla legislatura italiana ai 25 previsti dalla Comunità Europea, a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.
 
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*https://web.archive.org/web/20090519014454/http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=Page
*http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
*[https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/i-diritti-connessi/opere-pubblicate-per-la-prima-volta-successivamente-alla-estinzione-dei-diritti/?cn-reloaded=1 Opere pubblicate per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti (art. 85-ter)], su dirittodautore.it.
 
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