Carrello appendice: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Matart (discussione | contributi)
Annullata la modifica 97178087 di 188.12.27.218 (discussione)
Etichetta: Annulla
Formattazione
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 1:
{{w|trasporti|settembre 2016}}
[[Immagine:Aanhanger simpel.jpg|thumb|Un carrello appendice]]
Il '''carrello appendice''' appartiene ad una delle sub-categorie dei [[rimorchio|rimorchi]] leggeri O1. I rimorchi leggeriQuesti si dividono infatti in due categorie: i rimorchi di categoria O1, con [[massa (fisica)|massa]] complessiva a pieno carico fino a 750 [[kg]] ed i rimorchi di categoria O2, con massa complessiva a pieno carico oltre i 750 kg e fino a 3500 kg. Quelli con massa complessiva a pieno carico oltre i 3500 kg sono definiti rimorchi pesanti. I rimorchi leggeri O1 e O2 hanno a loro volta delle sub-categorie esse sono: Carrelli appendice; Rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (rimorchi T.A.T.S.); Rimorchi per trasporto cose in genere; Rimorchi per usi speciali e per impieghi specifici (esclusi rimorchi T.A.T.S.); Telai montati per rimorchi da carrozzare.
 
I rimorchi leggeri O1 e O2 hanno a loro volta delle sub-categorie. Esse sono:
L'Art. 205 del Regolamento del Codice della Strada fissa le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore:<ref>http://www.trasporti.provincia.arezzo.it/upload/files/Art.%2056_rimorchi.pdf Art.205 Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli appendice (pagina 3).</ref>
* carrelli appendice;
* rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (rimorchi T.A.T.S.);
* rimorchi per trasporto cose in genere;
* rimorchi per usi speciali e per impieghi specifici (esclusi rimorchi T.A.T.S.);
* telai montati per rimorchi da carrozzare.
 
L'Artart. 205 del Regolamento del [[Codice della Strada]] fissa le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo [[trattore stradale|trattore]]:<ref>http://www.trasporti.provincia.arezzo.it/upload/files/Art.%2056_rimorchi.pdf Art.205 Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli appendice (pagina 3).</ref>
- Per autoveicolo (carrello leggero categoria O1):
 
- Perper autoveicolo (carrello leggero categoria O1):
-- per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;
 
-- per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2,50 [[m]] di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,5020 m di larghezza; 600300 kg di massa complessiva a pieno carico;
 
-- per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,2050 m di larghezza; 300600 kg di massa complessiva a pieno carico;
- Per autobus (carrello leggero categoria O2):
 
- Perper [[autobus]] (carrello leggero categoria O2):
-- per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.
 
-- per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.
I carrelli appendice per [[autoveicoli]], pur appartenendo ai carrelli leggeri di categoria O1, non possono raggiungere la massa complessiva a pieno carico ammessa per tale categoria O1 (750 kg), ma si fermano a 600 kg e solo se l'autoveicolo trattore ha una massa a vuoto superiore a 1000 kg. Anche nel caso dei carrelli appendice per autobus, essi non possono raggiungere la massa complessiva a pieno carico ammessa per la categoria O2 (3500 kg) ma si fermano a 2000 kg. Un'altra limitazione è postadata sulladalla larghezza del carrello appendice che non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore, e sulldall'altezza massima che non deve essere superiore a 2,50 m. IlAnche se dal 20/02/2013 la targa del carrello appendice non è abbinatopiù per targaabbinata al veicolo trainante, ovvero i suoi dati devono essere comunque riportati sulla [[carta di circolazione]] del veicolo trainante stesso a seguito di un collaudo presso la [[Motorizzazione Civile]], quindi può essere trainato solo da quel veicolo. Nulla vieta invece che ad un veicolo trainante possa avere abbinatoagganciato in alternativa più di un carrello appendice da agganciarsi ovviamente in alternativa. In sede di revisione periodica il veicolo trainante dovrà presentarsi con il carrello (se il veicolo trainante avesse abbinatoabbinati più carrelli, devequesti portarlidevono essere tutti alla revisionerevisionati). Ha l'obbligo di recare una regolare targa ripetitrice, sulla quale va apposta la sigla alfanumerica del veicolo trainante. <ref>{{cita web |url=http://www.rimorchileggeri.it/MANUALE.htm |titolo=Copia archiviata |accesso=29 settembre 2011 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20111029231815/http://www.rimorchileggeri.it/MANUALE.htm |dataarchivio=29 ottobre 2011 }} Normativa sui carrelli appendice e sui rimorchi leggeri (Associazione Italiana Costruttori Rimorchi Leggeri).</ref>.
 
==Limiti di velocità==