Discussione:Inceneritore: differenze tra le versioni
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Ulteriore elemento da rettificare riguarda il contenuto della seguente affermazione:
''mentre l'incenerimento (anche se con recupero energetico) costituisce semplice smaltimento ed è dunque da preferirsi alla semplice discarica di rifiuti indifferenziati.''
Infatti, ai sensi dell'Allegato II della Direttiva 2008/98/CE (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT), l'incenerimento dei rifiuti indifferenziati può essere classificato come attività di recupero energetico (R1) oppure di smaltimento (D10), in funzione del livello di efficienza di recupero di energia effettivamente conseguito.
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