Colpa (diritto): differenze tra le versioni
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| Riga 19: ** imprudenza (Mancanza di prudenza; atteggiamento di chi, per sventatezza, per eccessiva audacia, per trasgressione delle norme dettate dalla ragione o dall'esperienza, agisce in modo da mettere in pericolo sé stesso o altri o comunque non valuta sufficientemente le possibili conseguenze dannose dei propri atti), ** imperizia (Mancanza di abilità e di esperienza, soprattutto nelle cose che riguardano la propria professione). *colpa specifica: ** inosservanza di: Riga 43 ⟶ 42: * se l'evento non è voluto, invece, si ricadrà nell'ipotesi di reato colposo.  * se l'evento non è previsto dal fatto tipico, (reati di pura condotta), perché sussista la colpa, la condotta deve essere impedibile. Se non è impedibile la condotta, il reato (di pura condotta) non sussiste. Nel caso la coscienza dell'intenzionalità della condotta o dell'evento siano viziate da un errore sul fatto, come già detto, non potrà contestarsi il dolo, sibbene la colpa. Recentemente, allo scopo di limitare i casi di responsabilità oggettiva, si è fatto rientrare nella colpa anche la semplice "prevedibilità" dell'evento. All'agente può essere rimproverato il fatto di aver cagionato un evento che, con più attenzione, avrebbe potuto prevedere e poi evitare. In sintesi la struttura della colpa si compone di: # Azione cosciente e volontaria. Riga 56 ⟶ 55: == Tipologia == ===Colpa propria ed impropria=== La colpa si dice ''propria'' nella la maggior parte dei casi, nei quali è riscontrabile la maggiore caratteristica della colpa in sé, la non volontà dell'evento. Viceversa si dice ''impropria'', quando non è caratterizzata dal predetto elemento, e quindi l'evento appariva voluto dall'agente ma, ciò nonostante, è trattato a titolo di colpa perché non voluto il fatto materiale tipico.<ref>{{cita|Mantovani, 2007|pp. 159-160}}.</ref> Esemplificazioni sono: * Eccesso colposo nelle cause giustificatrici: lo stesso articolo 55 del c.p. sancisce che l'esercizio sproporzionato di un diritto o di un adempimento, così come in una situazione di [[legittima difesa (ordinamento italiano)|legittima difesa]] o di [[stato di necessità]], comporta non il dolo ma la colpa dell'agente.<ref>{{cita|Mantovani, 2007|p. 160}}.</ref> * Erronea supposizione della presenza di una causa giustificatrice: si verifica quando l'agente ritiene erroneamente che al verificarsi di un fatto, ricorrano i presupposti di una causa giustificatrice. * Errore di fatto determinato da colpa (ipotesi discussa in dottrina). Riga 106 ⟶ 103: == Collegamenti esterni == * Gabriele Civello, ''La «colpa eventuale» nella società del risch''io. Epistemologia dell'incertezza e «verità soggettiva» della colpa''''<nowiki/><nowiki>'</nowiki>''', Torino, 2013 (https://web.archive.org/web/20140302063015/http://www.giappichelli.it/la-colpa-eventuale-nella-societ-del-rischio,3487808) | |||