Utente:HeartIce1/Sandbox: differenze tra le versioni

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L’art.139 della Costituzione (è l’articolo di chiusura della Costituzione, che viene ricollegato all’art. 1 Cost., il quale stabilisce che l’Italia è una Repubblica democratica, e la forma repubblicana, quindi, è considerata indivisibile dal carattere democratico della Repubblica). E’ un limite esplicito alla possibilità di revisione, infatti esclude da possibili revisioni costituzionali tutti quei principi che denotano il nostro ordinamento in senso democratico: per esempio non potrebbe essere soppressa una libertà come quella di voto.
Vi sono anche limiti impliciti alla revisione e sono ricavabili da altre due disposizioni costituzionali:
*a)art.2: che dichiarando inviolabili i diritto dell’uomo, sottrarrebbe a qualsiasi revisione i diritti elencati in costituzione dall’art 13 in poi;
*b)art.5: che dichiarando la repubblica una e indivisibile, esclude ogni possibilità di dividere il paese.
I limiti impliciti coincidono con i principi supremi dell’ordinamento giuridico, ovvero i principi di sovranità popolare; quello della dignità umana; il principio pluralista; la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, perché questi sono i principi che caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale, per cui se variati nel loro contenuto, implicano, non revisione, ma mutamento costituzionale.
=== Le leggi costituzionali e il loro procedimento di formazione ===