Dal 1948 a oggi sono stati modificati solo 10 articoli della [[Costituzione]], tutti riguardanti la sua seconda parte (l’Ordinamento della repubblica). Inoltre, sono state emanate anche alcune leggi costituzionali per regolare le funzioni della Corte costituzionale e per gli statuti delle 5 regioni a statuto speciale.
Al [[parlamento]] compete la funzione di approvare le '''leggi costituzionali'''. Le norme hanno lo stesso rango delle norme costituzionali. Esse hanno una forza superiore alle [[leggi ordinarie]].
* Le leggi che modificano la Costituzione italiana.
* Le leggi che regolano materie per le quali la Costituzione ha un posto una riserva di legge costituzionale.
Il parlamento incontra alcuni limiti anche in tale funzione. Uno di questi è stabilito dalla Costituzione dove afferma che non si può trasformare la repubblica in monarchia attraverso un cambiamento della Costituzione.
Un' altro limite è contenuto nell' art.2 dove si afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti '''inviolabili dell'uomo''' e nemmeno una legge può abolirli.
Le [[leggi costituzionali]] si distinguono dalle leggi ordinarie per il procedimento necessario per la loro formazione:
* L'approvazione ''deve essere ripetuta da ciascuna camera due volte''. Tra una votazione e l'altra devono passare almeno 3 mesi.
* Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei ''due terzi'' dei membri di ciascuna camera.