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:Nel primo medioevo la concelebrazione venne sostituita da celebrazioni separate private. Alla novità avrà contribuito l'usanza di offrire ogni messa per una intenzione particolare. Le celebrazioni separate comportarono la prolificazione di altari nella stessa chiesa e la riduzione del rito alla forma più semplice possibile. Così si fece a meno del diacono e del suddiacono; il sacerdote celebrante oltre alla sua parte svolgeva anche la loro. Un ministrante sostituì al coro e agli altri ministri, tutto si diceva invece ti cantarlo, vennero omessi l'incenso e il bacio della pace.<ref>[https://www.newadvent.org/cathen/09790b.htm Adrian Fortescue, "Liturgy of the Mass", in ''Catholic Encyclopedia'' (New York 1910]</ref>
 
La celebrazione della messa senza popolo si distingue dalla celebrazione senza nemmeno un [[ministrante]] o chi almeno da una distanza risponda alle parole del sacerdote. Contro simili celebrazioni "solitarie" si emanarono aslcunialcuni decreti che imponevano la presenza di almeno due persone, in modo da giustificare l'uso del plurale in formule liturgiche come ''Dominus vobiscum''.<ref>[https://books.google.com/books?id=wC8krNGsd8MC Edward Foley et alii, A Commentary on the General Instruction of the Roman Missal] (Liturgical Press, 2008 {{ISBN|0-8146-6017-7}}, 978-0-8146-6017-1), p. 311</ref> Però generalmente si richiedeva solo la partecipazione di uno solo: il [[Codice Piano Benedettino|Codice di Diritto Canonico]] del [[Codice Piano Benedettino]] del [[1917]] prescriveva: "Un sacerdote non deve celebrare la messa senza un ministrante che gli serva e risponda"<ref>[http://www.intratext.com/IXT/LAT0813/_P2L.HTM Codice di Diritto Canonico 1917, canone 813]</ref> Il [[Codice di Diritto Canonico]] del [[1983]] decreta: "Il sacerdote non celebri il Sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa".<ref>[https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroIV_900-911_it.html#Articolo_1 Codice di Diritto Canonico (1983), canone 906]</ref>
 
La celebrazione della messa ''con'' il popolo non richiede necessariamente che altri, fuori del sacerdote ricevano sacramentalmente la comunione: il [[Concilio di Trento]] declarò: "Desidererebbe certo, il sacrosanto sinodo, che in ogni messa i fedeli che sono presenti si comunicassero non solo con l’affetto del cuore, ma anche col ricevere sacramentalmente l’eucarestia, perché potesse derivarne ad essi un frutto più abbondante di questo santissimo sacrificio. E tuttavia, se ciò non sempre avviene, non per questo essa condanna come private e illecite quelle messe, nelle quali solo il sacerdote si comunica sacramentalmente, ma le approva e quindi le raccomanda, dovendo ritenersi anche quelle, messe veramente comuni, sia perché il popolo in esse si comunica spiritualmente, sia perché vengono celebrate dal pubblico ministro della chiesa, non solo per sé, ma anche per tutti i fedeli, che appartengono al corpo di Cristo.<ref>[http://www.totustuustools.net/concili/trentod.htm Concilio di Trento, sessione XXII, capitolo VI]</ref>