Carta d'identità: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Annullate le modifiche di 2001:B07:644F:5AFB:3046:FC18:7148:DAB1 (discussione), riportata alla versione precedente di Ripeus2
Etichetta: Rollback
Riga 44:
<ref>circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994</ref><ref>{{cita web|url=http://www.comune.villacortese.mi.it/default.cfm?ID=1167|titolo=Plastificazione carta identità|accesso=23 marzo 2009|editore=Comune di Villacortese|data=Data pubblicazione 10-11-2005}}</ref>
 
Il D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 6,30/2007 recepisce la Direttiva 2004/38/CE e obbliga glii straniericittadini dell'UE e i loro familiari a esibire un passaporto ood un altro documento di d'identificazione e il permesso di soggiorno ood un altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato, pena l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a 2.000 euro. (errato: è il D.Lgs.30/2007 che recepisce la direttiva 2004/38/CE, e tale Decreto Legislativo non tratta dei cittadini extracomunitari, ma dei soli cittadini UE, e dei loro familiari).
 
Per tutte le persone, cittadini o stranieri, vale l'obbligo di fornire, su richiesta di pubblici ufficiali, ''informazioni relative alla propria identità personale'', al proprio stato o altre qualità personali<ref>art. 651 del [[codice penale italiano|codice penale]]</ref>.
Riga 50:
Non si tratta, quindi, dell'obbligo di fornire un documento d'identità valido. In assenza, vale l'obbligo di fornire le proprie generalità '' a voce''.
 
Se invece in possesso, ai sensi dell'art. 294, la carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
 
L’art. 4 del Testo Unico di P.S. stabilisce che l’autorità di P.S. può ordinare alle persone pericolose e sospette (e solo ad esse), di munirsi entro un dato termine, di carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S.<ref>Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 giugno [[1931]], n. 773 ([[T.U.L.P.S.]]), art. 4</ref>.
Riga 56:
Per le altre persone (non pericolose e non sospette), sussiste solo l’obbligo previsto dall’art. 651 C.P. che punisce chi, ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali.
 
Attenzione! una cosa èEsiste l’obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale, altrama cosanon il dovere di documentarla (vedi Cass.Cassazione, sez. I, 25 giugno 1987, n. 1769).
 
Una persona sprovvista di documenti, potrebbe ad esempio consentire di essere accompagnata a un posto di polizia per l’identificazione.
 
L’obbligo di munirsi e di esibire la carta di identità ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di P.S. sussiste solo per le persone pericolose e sospette cui l’autorità di P.S. lo ha ordinato, ai sensi dell’art. 4 T.U.L.del Testo Unico di P.S.
 
In tal caso, il rifiuto di esibire un documento di riconoscimento e contemporaneamente di dare indicazioni sulla propria identità personale, costituisce concorso materiale della contravvenzione prevista dall'art. 651 C.P. con la contravvenzione prevista dal T.U.L.Testo Unico di P.S. (Cass.Cassazione, sez. VI, 13 aprile 1989, n. 10378).
 
==== Requisiti per la fototessera biometrica ====