Le modifiche più consistenti nella normativa per il conclave sono state effettuate da Paolo VI (''[[Ingravescentem aetatem]]'' [[1970]] e ''[[Romano Pontifici Eligendo]]'' [[1975]]), che ha escluso dal conclave i cardinali ultraottantenni e fissato in 120 il numero dei componenti del collegio elettorale.
[[Papa Giovanni Paolo II|Giovanni Paolo II]], con la ''[[Universi Dominici Gregis]]'' del [[1996]], pur confermando le modalità essenziali in vigore, ha stabilito unquale nuovo luogoalloggio per i cardinali in clausura nellala ''[[Domus Sanctae Marthae]]'', sempre in Vaticano; ha, inoltreladdove in precedenza venivano adattate allo scopo diverse sale dei palazzi apostolici, eliminatospesso lepoco possibilitàfunzionali delle confortevoli. Lo stesso Wojtyła ha inoltre proibito l'elezione per acclamazione e per compromesso (forme ormai comunque in disuso da alcuni secoli), recuperando infine il ruolo dei cardinali che hanno già compiuto ottant'anni: la loro funzione, però, è semplicemente spirituale. Partecipano, infatti, solo alle fasi preliminari dell'elezione e guidano le preghiere della [[Chiesa (comunità)|Chiesa Universale]].
[[Papa Benedetto XVI|Benedetto XVI]], con il ''[[motu proprio]]'' ''De Aliquibus Mutationibus'' dell'11 giugno [[2007]] e con il ''motu proprio Normas Nonnullas'' del 22 febbraio [[2013]], ha apportato alcune modifiche alla costituzione del 1996: una di queste sancisce che la maggioranza dei voti per l'elezione del Papa deve essere pari ai due terzi dei cardinali votanti per tutti gli scrutini. A partire dal 34º scrutinio (o 35º se si era votato anche il giorno di apertura del Conclave) si deve procedere al [[ballottaggio]] tra i due nomi che nell'ultimo scrutinio hanno ottenuto la maggioranza dei voti: l'elezione avviene sempre con maggioranza di almeno i due terzi dei cardinali con voce attiva, dai quali vanno esclusi i due cardinali che sono al ballottaggio. Si è così correttarettificata unala norma sancita da Giovanni Paolo II<ref>Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica ''Universi Dominici gregis'', n. 75</ref>, ma già dichiarata possibile in passatopaventata da papa Paolo VI<ref>Paolo VI, [[costituzione apostolica]] ''Romano Pontifici Eligendo'', n. 76, ultime righe</ref>, che prevedeva una riduzione del quorum alla maggioranza assoluta a partire dal 34º o 35º scrutinio, qualoraprevio ciesplicito fosseconsenso statodei suCardinali taleelettori. modoTale dieventualità procederenon si è comunque mai verificata, poiché il consensoconclave deidel Cardinali2005 elettori(l'unico celebrato secondo l'originaria costituzione gianpaolina) portò all'elezione del papa già al quarto scrutinio.