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===Status giuridico dei robot===
Per soggettività giuridica si intende la capacità di ogni essere umano di essere [[soggetto di diritto]], che si acquista al momento della nascita e comporta la titolarità di [[Diritto|diritti]] e [[Dovere|doveri]]. La [[personalità giuridica]], invece, viene accordata dal [[legislatore]] ad [[enti]] dotati di determinate caratteristiche, che diventano in questo modo soggetti di diritto. Il riconoscimento della soggettività giuridica per le persone e l'attribuzione della personalità giuridica agli enti sono due meccanismi per considerare soggetto di diritto una persona/entità che diventa in questo modo centro unitario di imputazione<ref>{{Cita libro|autore=Hans Kelsen|curatore=Mario G. Losano|titolo=La dottrina pura del diritto|url=https://www.worldcat.org/oclc/1334558930|accesso=2022-11-14|data=2021|editore=Einaudi|OCLC=1334558930|ISBN=978-88-06-25036-2}}</ref> e titolare di [[situazioni giuridiche soggettive]]. In astratto, quindi, lo [[status giuridico]] può essere accordato anche a soggetti diversi dalle [[persone fisiche]], e quindi potenzialmente anche ai
====Soggettività tributaria====
Nell'ordinamento italiano, in ambito tributario, il concetto di soggettività viene in rilievo per individuare il [[soggetto passivo]] del [[tributo]]. Presupposto dell[[Imposta|'imposizione fiscale]] è la [[capacità contributiva]], prevista dall'articolo 53 della Costituzione italiana. La nozione di soggettività passiva nel [[diritto tributario]] è quindi più ampia di quella di [[personalità giuridica]] in ambito civilistico, tanto da comprendere le [[persone fisiche]], le [[persone giuridiche]] e tutti quegli [[enti]] idonei a manifestare il [[presupposto d'imposta]]<ref>{{Cita web|url=https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-i/art73.html|titolo=art. 73 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986|citazione=si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo|accesso=15 novembre 2022}}</ref>. La [[Corte Costituzionale]] italiana ha sottolineato in più [[Sentenza|sentenze]]<ref>{{Cita web|url=https://www.giurcost.org/decisioni/1986/0178s-86.html|titolo=Corte cost. n. 178 del 7 luglio 1986|accesso=15 novembre 2022}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.giurcost.org/decisioni/1987/0400s-87.html|titolo=Corte cost. n. 400 del 19 novembre 1987|accesso=15 novembre 2022}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1995:143|titolo=Corte cost. n. 143 del 4 maggio 1995|accesso=15 novembre 2022}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2000:362|titolo=Corte cost. n. 362 del 26 luglio 2000|accesso=15 novembre 2022}}</ref> che la capacità contributiva può essere individuata dal [[legislatore]] in qualunque indice di [[ricchezza]], salvo però il controllo di costituzionalità in materia di arbitrarietà e irrazionalità della misura dell’imposizione da parte della stessa Corte Costituzionale. Secondo parte della dottrina, per riconoscere la capacità contributiva dei
prospettive di riforma|autore=Antonio Uricchio|sito=online.leggiditalia.it|accesso=2022-11-14}}</ref>.
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