Giuseppe Calò: differenze tra le versioni
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{{Citazione|La tesi accusatoria nel processo prospettava che il delitto sarebbe stato deciso dal senatore Andreotti il quale, attraverso l'on. Vitalone, avrebbe chiesto ai [[cugini Salvo]] l'eliminazione di Pecorelli. I Salvo avrebbero attivato [[Stefano Bontate]] e [[Gaetano Badalamenti]], i quali, attraverso la mediazione di Giuseppe Calò, avrebbero incaricato [[Danilo Abbruciati]] e [[Franco Giuseppucci]] di organizzare il delitto che sarebbe stato eseguito da [[Massimo Carminati]] e da [[Michelangelo La Barbera]].|Documento del Senato della Repubblica<ref>{{Cita news|url=http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/016t02_RS/00000056.pdf|titolo=Senato della Repubblica XIV LEGISLATURA Documenti}}</ref>}}
L'accusa partiva dalle dichiarazioni di [[Tommaso Buscetta]], cui si unirono quelle dei collaboratori di giustizia provenienti dalle file della [[Banda della Magliana]]: [[Antonio Mancini (criminale)|Antonio Mancini]], [[Vittorio Carnovale]], [[Fabiola Moretti]] - che poi ritratterà - e [[Maurizio Abbatino]], i quali testimoniarono sui legami di Calò con la [[Banda della Magliana|Banda]], in particolare con [[Danilo Abbruciati]] (boss della Banda ucciso a [[Milano]] nell'attentato a [[Roberto Rosone]]), che furono funzionali all'esecuzione dell'omicidio di Pecorelli, ucciso, a detta di Buscetta, perché entrato in possesso di informazioni compromettenti sul [[caso Moro]] che coinvolgevano [[Giulio Andreotti]]<ref>{{Cita web|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1996/04/11/pecorelli-via-al-processo-andreotti-io.html|titolo=PECORELLI, VIA AL PROCESSO ANDREOTTI: '
Dopo tre gradi di giudizio, nell'ottobre del [[2003]], la [[Corte di cassazione]] emanò una sentenza di assoluzione "per non avere commesso il fatto" nei confronti di Calò, imputato insieme a [[Giulio Andreotti]], [[Claudio Vitalone]] e [[Gaetano Badalamenti]] (accusati di essere i mandanti) e per [[Massimo Carminati]] e [[Michelangelo La Barbera]] da quella di essere gli esecutori materiali dell'omicidio, bollando le testimonianze dei collaboratori di giustizia come non attendibili.<ref>{{Cita news|url=http://www.repubblica.it/online/politica/procura/motiva/motiva.html|autore=|titolo=Omicidio Pecorelli: nessuna prova contro Andreotti|pubblicazione=La Repubblica|data=1º agosto 2000|lingua=it|accesso=4 luglio 2012}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.eius.it/giurisprudenza/2003/140.asp|autore=Corte di cassazione|titolo=Sentenza 24 novembre 2003, n. 45276|editore=eius.it|data=|accesso=5 luglio 2012|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20130210023911/http://www.eius.it/giurisprudenza/2003/140.asp|dataarchivio=10 febbraio 2013|urlmorto=sì}}</ref>
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