Posta elettronica certificata: differenze tra le versioni
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* La validità della PEC è limitata al territorio italiano. La tecnologia PEC infatti non è riconosciuta come [[Request for Comments|standard internazionale]], a differenza di altre tecniche di firma elettronica qualificata o marca temporale e di tracciamento della consegna equivalenti e standard, come RFC 3798 (modalità di firma digitale e di tracciamento), presente nei software commerciali di gestione della posta come [[Microsoft Exchange Server]] (pur esistendo ''software'' installabili sul server per rendere compatibile anche la PEC), oltre ad essere uno standard operativo interoperabile. Pure RFC 3798 implementa le funzionalità di conferma ricezione e-mail, senza implicare la creazione di un sistema centralizzato per la gestione degli aspetti di sicurezza. La conseguenza pratica è che i soggetti non italiani non conoscono e non utilizzano la PEC, con inevitabili incomprensioni con imprese estere, specie quelle della UE (in quanto non esiste una norma comunitaria che comprenda uno strumento equiparabile alla PEC italiana).
* Il regolamento UE, che fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure ([[eIDAS]]), non include la PEC come specifica tecnologia di servizio autorevole in quanto trattasi di servizio elettronico di recapito certificato ma non qualificato (ai sensi dell'eIDAS)<ref>https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/c-era-una-volta-la-pec-la-norma-cad-la-svaluta/</ref>. Questo dipende anche dai requisiti eIDAS per la qualifica dei prestatori di servizi fiduciari che sono diversi da quelli del CAD italiano<ref>https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas/pec-verso-eidas</ref>. Inoltre, eIDAS è basato sul principio della "neutralità tecnologica" trattando unicamente i servizi elettronici, mentre la PEC è basata su una specifica tecnologia (la posta elettronica). Da notare che all'epoca dell'introduzione della PEC italiana, esistevano già protocolli internazionali equivalenti (ad esempio PGP e S/MIME). La non aderenza ad eIDAS è stato il motivo per cui la Pec è rimasta uno strumento solo italiano, non utilizzato da altre nazioni.
* L'identità del proprietario di un indirizzo PEC non è verificata. La PEC dunque non verifica l'identità del mittente né del destinatario. I fornitori di servizi PEC infatti non sono obbligati a confermare l'identità dell'utente come avviene invece per esempio per lo [[SPID]]. Questo limite verrà superato dalla
* Sebbene ignorato o sottovalutato da molti, la PEC non permette di certificare il contenuto di eventuali allegati, ma solo la loro eventuale esistenza. Per avere la prova dell'invio di un testo è necessario inserirlo nel corpo della PEC, e non nell'allegato.<ref>{{cita web|url=https://www.youtube.com/watch?v=RtcZkVtV99w|titolo=PEC o RACCOMANDATA: quale conviene di più? | Avv. Angelo Greco}}</ref>
* La presunta riservatezza garantita dalla criptatura PEC è minata alla base dal fatto che i software per la PEC vengono installati e utilizzati sui PC che gli utenti normalmente usano - e sono dunque nella maggior parte dei casi esposti al rischio derivante da spyware e malware.
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